Cassazione Penale, Sentenza n. 42121/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per i reati di bancarotta patrimoniale e documentale (art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, legge fall.), deducendo: 1) nullità della sentenza di primo grado e dei successivi atti per mancata rinnovazione dell'istruttoria dopo il mutamento del collegio (violazione artt. 525 e 179 c.p.p. e relative garanzie sull'immutabilità del giudice); 2) vizio di motivazione e insufficienza di prove in ordine alla responsabilità penale per le condotte distrattive e documentali (contestando anche l'assenza di verifica del dolo, la mancata escussione di testi richiesti e la possibilità di derubricazione/estinzione per prescrizione); 3) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria, richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite (Bajrami) secondo cui non è automatica la nullità se i provvedimenti pregressi non sono stati espressamente modificati e grava sulla difesa l'onere di chiedere la rinnovazione o termini per esercitare le proprie facoltà. Ha altresì confermato la responsabilità dell'imputato per bancarotta patrimoniale e documentale, giudicando inidonee le censure sulla mancanza del dolo specifico e sulle prove non assunte, e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche; conseguentemente è stato confermato l'esito sanzionatorio disposto in grado d'appello (pena ridotta a quattro anni dalla Corte d'appello) e dichiarato il rigetto del ricorso in Cassazione.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, legge fallimentare
Norma che punisce la bancarotta fraudolenta per distrazione e la bancarotta documentale; il giudice ha ritenuto configurate le condotte sottrattive e l'occultamento delle scritture contabili come volontarie e idonee a ledere il patrimonio sociale e i creditori.
Attribuisce all'amministratore l'obbligo di consegna di libri e scritture contabili in caso di fallimento; la Corte ha ritenuto irrilevante contestare la diligenza del curatore quando la legge impone tale obbligo all'amministratore.
Prevede ipotesi di bancarotta semplice; la Corte ha ritenuto incongrua la richiesta di derubricazione per assenza di elementi obiettivi che denotino la non volontarietà delle condotte contestate.
art. 223, comma 2, legge fallimentare
Riferimento normativo evocato in relazione a specifiche operazioni dolose non contestate in imputazione; la Corte ha osservato che non risultava addebitata al ricorrente una condotta punita ex art. 223 comma 2.
Norma sul mutamento del collegio e conseguenze processuali; la Corte ha interpretato la giurisprudenza delle Sezioni Unite nel senso che non sussiste automatica nullità e incombe alla difesa l'onere di chiedere la rinnovazione o termini per esercitare diritti difensivi.
Consente la lettura e l'utilizzabilità degli atti del dibattimento nel fascicolo; la Corte ha ritenuto legittima la disposizione del Tribunale di utilizzare gli atti ai fini decisori e ha escluso che ciò comporti nullità in assenza di tempestiva obiezione difensiva.
Potere del giudice di integrare la prova d'ufficio; la Corte ha ricordato che la mancata escussione di testi chiesti ai sensi dell'art. 507 non costituisce automaticamente vizio impugnabile in cassazione salvo che si tratti di mezzi di prova ammessi ai sensi dell'art. 495, secondo comma.
Regole sull'ammissione dei mezzi di prova; la Corte ha richiamato che la mancata assunzione di una prova decisiva può essere censurata in cassazione solo se la prova era stata ammessa o richiesta secondo le forme previste, e non quando sia stata semplicemente invocata ai sensi dell'art. 507.
Sez. U., sent. "Bajrami" n. 41736/2019
Giurisprudenza di legittimità richiamata: ribadisce che il mutamento del collegio non determina necessariamente la nullità degli atti già compiuti e che spettano alle parti, con l'ausilio della difesa tecnica, le iniziative per ottenere la rinnovazione; è principio richiamato per rigettare l'eccezione di nullità.
Sez. U., sent. "Passarelli" n. 22474/2016 e successivi precedenti (Sgaramella, Giorgetti, Amorello)
Giurisprudenza che delimita il concetto di dolo nella bancarotta fraudolenta: la valutazione del dolo e della pericolosità della condotta si svolge tramite indici di fraudolenza ricavabili dalle circostanze patrimoniali, gestionali e dal comportamento dell'amministratore; non è richiesta la conoscenza specifica e cosciente dello stato d'insolvenza per configurare il dolo generico.
Massime di principio
- Il mutamento del collegio giudicante non determina automaticamente la nullità degli atti: la difesa deve tempestivamente rilevare il cambiamento e chiedere la rinnovazione dell'istruttoria o termini per esercitare le facoltà difensive; in mancanza, la dichiarazione di utilizzabilità degli atti può ritenersi valida.
- Nelle ipotesi di bancarotta patrimoniale e documentale, la responsabilità è valutata anche sulla base di indici di fraudolenza (condotta, contesto patrimoniale e finanziario, spoliazione del patrimonio, sottrazione di documenti): la prova del dolo può risultare dalla valutazione complessiva degli elementi e non richiede sempre la consapevolezza formale dello stato di insolvenza.
- La mancata escussione di testimoni richiesta ai sensi dell'art. 507 c.p.p. non costituisce automaticamente motivo di cassazione; la doglianza è rilevante se emerge che l'assenza di quella prova abbia inciso decisivamente sul giudizio e se la prova era stata ammessa o richiesta con le formalità previste dall'art. 495.
- La richiesta di derubricazione o di dichiarazione di prescrizione richiede elementi concreti e specifici: mere affermazioni generiche su costrizione, negligenza altrui o assenza di dolo non sono sufficienti se non supportate da prova idonea.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è soggetto a sindacato restrittivo in Cassazione: la motivazione del giudice di merito è difficile da annullare se non vi è manifesta illogicità o omissione rilevante degli elementi decisivi.
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