Cassazione Penale, Sentenza n. 13336/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso: carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'inattendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa. La difesa aveva contestato la coerenza della deposizione della vittima con gli accertamenti investigativi (in particolare il modello dell'autovettura e la targa) e sosteneva che a carico del Masala rimaneva solo il riconoscimento della persona offesa, mentre le altre indicazioni risultavano inattendibili.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato il giudizio di responsabilità già espresso in primo e secondo grado per il delitto di rapina nei confronti di Giovanni Masala (trattandosi di conforme valutazione delle emergenze istruttorie). La Corte ha ritenuto congrua la valutazione di attendibilità della persona offesa, rilevando la presenza dell'imputato sul luogo dei fatti anche alla luce di riprese di videosorveglianza e del riconoscimento operato dagli operanti; le incongruenze sul modello del veicolo e sui dubbi espressi dalla vittima sulla sigla della targa sono state giudicate non decisive. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, oltre alle pene già inflitte in sede di merito (pena finale di 2 anni di reclusione e Euro 400 di multa, oltre spese processuali).
Norme richiamate
Decreto-Legge 137/2020, art. 23 comma 8
Norma procedurale utilizzata per la trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; il richiamo riguarda la modalità con cui il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura penale, art. 616
Ai sensi di tale disposizione la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; norma che prevede la sanzione pecuniaria per ricorsi dichiarati infondati o inammissibili.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01)
Principio secondo cui l'attendibilità della persona offesa è questione di fatto e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni, ricorra a mere congetture o appoggi a regole generali privi di minima plausibilità.
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è valutazione di fatto riservata ai giudici di merito e in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è manifestamente contraddittoria, congetturale o priva di plausibilità.
- Un riconoscimento operato dalla persona offesa può essere ritenuto sufficiente ai fini della condanna anche se permangono incongruenze su dettagli accessori (es. modello dell'autovettura, parte della targa), purché vi siano elementi di riscontro (es. videosorveglianza, riconoscimento da parte degli operanti) che confermino la presenza e l'identificazione dell'imputato.
- La riproposizione in Cassazione di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella adottata dai giudici di merito non è ammissibile se non accompagnata da profili di illegittimità o da evidenti vizi di motivazione.
- La presenza di una doppia conforme (sentenza di primo grado e di appello che concordano sulla responsabilità) rende più difficile l'ammissibilità del ricorso per cassazione, salvo errori di diritto o vizi motivazionali evidenti.
- Il difensore che contesti in Cassazione la credibilità delle prove fotografiche o testimoniali dovrebbe puntare a dimostrare vizi formali o logici nella motivazione dei giudici di merito, altrimenti la censura rischia di essere dichiarata inammissibile e di comportare sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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