Cassazione Civile, Ordinanza n. 06082/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società operante nella commercializzazione e posa in opera di piastrelle separati avvisi di accertamento per Ires, Iva e Irap relativi agli anni d'imposta 2005-2009, fondati sulla contestazione di operazioni commerciali inesistenti per importi complessivi molto elevati. La società aveva impugnato gli avvisi deducendo, tra l'altro, violazione del diritto di difesa e mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio; la CTP aveva respinto i ricorsi e la CTR aveva confermato la decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma successivamente ha depositato memoria dichiarando rinuncia al ricorso, allegando l'accettazione della rinuncia da parte dell'Agenzia e l'accordo sulla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha preso atto della rinuncia all'impugnazione da parte della ricorrente e della relativa accettazione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre accolto la richiesta congiunta delle parti di compensazione delle spese di lite. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che l'estinzione del giudizio per rinuncia non rientra nelle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità previste dalla norma, di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione, avente natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso, perché tale esito non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia all'impugnazione e la rinuncia è accettata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità non si estende analogicamente al caso di estinzione del giudizio per rinuncia, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese di lite possono essere regolate secondo l'accordo intervenuto tra le parti, ivi inclusa la compensazione.
Come è indicizzato
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