Cassazione Penale, Sentenza n. 15920/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per estorsione e cessione di stupefacenti. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione di legge per avere la Corte di merito ritenuto decaduta, per tardività, la sua richiesta di riconoscimento della "continuazione esterna" tra i fatti del presente procedimento e quelli oggetto della sentenza n.1400/2019 (divenuta irrevocabile il 7/3/2020). Sosteneva che, essendo venuta l'irrevocabilità dopo la scadenza dei termini per proporre appello, la Corte d'appello non avrebbe potuto escludere la questione per tardività.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato il ricorso inammissibile/rigettato. Ha precisato che la richiesta di riconoscimento della continuazione relativa a reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per l'impugnazione è ammissibile in sede d'appello solo se proposta come motivo nuovo ai sensi dell'art.585, comma 4, c.p.p., nei termini (quindici giorni) previsti per i "motivi nuovi"; nel caso concreto la domanda è stata formulata oltre tale termine (conclusioni depositate per l'udienza del 12/4/2022) e quindi è stata dichiarata inammissibile. È rimasta impregiudicata la possibilità di proporre la domanda dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.671 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a pagare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma di riferimento per il motivo di cassazione; utilizzata per inquadrare il vizio dedotto (violazione e falsa applicazione di legge) ma la cassazione ha ritenuto il motivo infondato.
art. 173, disposizioni di attuazione del cod. proc. pen.
Limiti formali entro i quali è stato proposto il ricorso per cassazione (ricorso nei limiti dell'art.173 disp. att.).
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Interpretato dalla Corte nel senso che, in appello, la domanda di riconoscimento della "continuazione" con sentenza divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di impugnazione è ammissibile solo se proposta come "motivo nuovo" nei termini dei quindici giorni previsti dall'art.585, comma 4; se avanzata oltre tale termine è inammissibile in sede di cognizione.
La Corte ha ricordato che resta ferma la possibilità per il condannato di proporre analoga domanda sul riconoscimento della continuazione davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi di questo articolo.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della "continuazione" con sentenza già irrevocabile può essere sollevata in appello solo se introdotta come "motivo nuovo" nei termini dell'art.585, comma 4; depositi tardivi di tale istanza comportano l'inammissibilità della domanda in sede di cognizione.
- Se la sentenza divenuta irrevocabile è posteriore alla scadenza del termine per impugnare, l'interessato deve tempestivamente proporre l'argomento tramite i mezzi processuali consentiti (motivo nuovo) per permettere al giudice di cognizione di conoscere la questione; in difetto, la via corretta rimane il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.671 c.p.p.
- È essenziale rispettare i termini processuali per non precludere rimedi in sede cognitiva: depositare le conclusioni e i motivi nei termini prescritti (anche indicando espressamente la domanda di continuazione e fornendo documentazione della sentenza anteriore) è determinante per l'ammissibilità.
- La Corte di cassazione tende a richiedere che la questione sia devoluta al giudice del merito in modo tempestivo e adeguato, cioè nei limiti che permettono al giudice di esaminare effettivamente la nuova questione; altrimenti la questione è rinviabile all'esecuzione.
- In caso di tardività in appello, valutare subito la possibilità di chiedere il riconoscimento della continuazione al giudice dell'esecuzione, considerando però che la tutela e gli effetti possono essere diversi rispetto a una rinnovata valutazione in sede di cognizione.
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