Cassazione Penale, Ordinanza n. 40366/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure proposte miravano a una rivalutazione del merito sulla determinazione della pena e sull'aumento per continuazione, profili non sindacabili in cassazione nei termini prospettati. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado, contestando esclusivamente profili attinenti al trattamento sanzionatorio. In particolare, ha censurato l'aumento di pena applicato per la continuazione in relazione a uno dei reati satellite, sostenendo che la motivazione sul punto fosse viziata; ha inoltre contestato la determinazione complessiva del trattamento punitivo, deducendo che la misura della pena non fosse adeguatamente giustificata. La Suprema Corte ha però ritenuto entrambe le doglianze non consentite in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate, valorizzando la sufficienza e non illogicità della motivazione resa dai giudici di merito e il carattere minimale dell'aumento per continuazione.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una richiesta di rivalutazione del merito sulla quantificazione della pena, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- L'aumento di pena per la continuazione è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non basta la mera contestazione della misura dell'aumento, specie se minimale.
- La critica alla determinazione del trattamento sanzionatorio è inammissibile quando il giudice di merito abbia esaminato le deduzioni difensive e abbia fornito una motivazione congrua sulla pena applicata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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