Cassazione Penale, Ordinanza n. 29928/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era aspecifico e non individuava in modo puntuale le ragioni della pretesa mancanza di motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per evasione, deducendo con un unico motivo il difetto di motivazione. Secondo la censura, la decisione di secondo grado si sarebbe sostanzialmente limitata a recepire quella di primo grado senza un autonomo e adeguato vaglio critico. Nel ricorso, tuttavia, la critica è stata formulata in termini generici e non specifici, senza puntualizzare le ragioni concrete dell'assunto vizio motivazionale. Nel testo emerge anche che in appello erano state prospettate due ulteriori questioni: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e l'asserita erronea applicazione della recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p.; la Corte di cassazione osserva che la sentenza impugnata aveva risposto in modo congruo a tali deduzioni.
Norme richiamate
Richiamato come oggetto di una deduzione difensiva in appello; la Corte rileva che la sentenza impugnata aveva dato risposta congrua alla censura sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto.
Richiamato come oggetto di una deduzione difensiva in appello; la Corte rileva che la sentenza impugnata aveva dato risposta congrua alla censura relativa alla recidiva reiterata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare un generico difetto di motivazione senza specificare in modo puntuale le ragioni dell'asserita carenza argomentativa della decisione impugnata.
- La censura di mancanza o apparenza di motivazione deve confrontarsi con il contenuto effettivo della sentenza impugnata e indicare analiticamente i passaggi ritenuti illogici, mancanti o contraddittori; la mera affermazione che la decisione di appello si sia "appiattita" su quella di primo grado non è di per sé sufficiente.
- Quando la sentenza di merito abbia già preso posizione in modo congruo sui motivi di appello, il ricorso che ignori tale risposta o non ne evidenzi specifiche criticità è destinato all'inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29859/2026 del 06/08/2026
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29861/2026 del 06/08/2026
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29863/2026 del 06/08/2026
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29864/2026 del 06/08/2026
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29866/2026 del 06/08/2026
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29868/2026 del 06/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →