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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35455/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (persona richiesta)

La controversia

La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 15 settembre 2026, aveva disposto, previo consenso dell’interessato, la consegna all’autorità giudiziaria rumena in esecuzione di un mandato di arresto europeo a fini esecutivi, emesso per dare esecuzione alla sentenza di condanna n. 829 del 28 aprile 2026, limitatamente alla condanna per guida in stato di ebbrezza, con pena di un anno e sei mesi di reclusione. Il ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 143, comma 2, c.p.p. per l’omessa traduzione in rumeno dell’avviso di fissazione dell’udienza di comparizione, dell’ordinanza di convalida dell’arresto e applicazione della misura cautelare e dell’ordinanza di consegna, assumendo che la mancata traduzione avesse leso le garanzie difensive e comportasse una nullità assoluta. Con il secondo ha denunciato la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 10, comma 1, e 14, comma 2, della legge n. 69 del 2005, sostenendo che il consenso alla consegna era stato espresso senza adeguata informazione, e in presenza di informazioni potenzialmente fuorvianti, sulla natura e sul contenuto del mandato. Il consenso era stato verbalizzato all’udienza del 26 giugno 2026; il 7 luglio 2026 l’interessato lo aveva revocato, affermando di non averne compreso il significato. La Corte di appello aveva respinto la revoca ritenendo il consenso irrevocabile e liberamente prestato con l’assistenza di interprete e difensore.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo nella parte relativa alla traduzione dell’ordinanza di consegna: la disciplina speciale del mandato di arresto europeo non stabilisce un diritto incondizionato alla traduzione scritta, se la traduzione orale o il riassunto orale assicurano la comprensione senza pregiudicare l’equità del procedimento; nel caso concreto l’ordinanza fu letta e tradotta oralmente e l’interessato dichiarò di aver compreso, senza formulare un’espressa e motivata richiesta di traduzione scritta. La censura relativa all’avviso di comparizione e all’ordinanza di convalida è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione; inoltre, l’eventuale nullità a regime intermedio risultava sanata, non essendo stata eccepita alle udienze del 26 giugno, 7 luglio e 15 settembre 2026, alle quali erano presenti l’interessato e il difensore. Il secondo motivo è stato accolto: dal verbale dell’udienza del 26 giugno non risultava con sufficiente certezza che l’interessato fosse stato informato in modo completo ed esatto della natura esecutiva del mandato e delle conseguenze del consenso; l’intestazione del verbale indicava invece un mandato a fini processuali. L’incertezza impediva di ritenere che il consenso fosse stato espresso con piena consapevolezza. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, affinché sani il vizio e proceda a un nuovo giudizio sulla richiesta di esecuzione del mandato. L’esito complessivo è di accoglimento con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 2, c.p.p.

    Laddove però si determini tale rischio di compromissione del diritto ad un processo equo, allora possono trovare applicazione le disposizioni del codice di rito e le leggi complementari (e, dunque, tra gli altri, l'art. 143 cod. proc. pen. e l'art. 51-bis disp. att. cod. proc. pen.), disponendo la traduzione scritta in lingua comprensibile all'interessato degli atti considerati dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., ivi compreso l'atto introduttivo del giudizio, i provvedimenti in materia di libertà personale e la sentenza della Corte di appello che dispone la consegna.

    La traduzione scritta degli atti fondamentali va disposta quando la traduzione orale o il riassunto orale non permettano una piena comprensione e mettano a rischio l’equità del procedimento; il diritto non è incondizionato e, di regola, la necessità della traduzione scritta deve essere oggetto di richiesta espressa e motivata, salvo che emerga automaticamente dagli atti.

  • art. 39, comma 1, legge n. 69/2005

    Tale riferimento è stato inteso come diretto anche alle disposizioni del codice di rito relative all'assistenza linguistica della persona coinvolta in una procedura di consegna, che non parla o non comprende la lingua italiana. Tuttavia, il rinvio alle disposizioni del codice di rito non è indiscriminato. Esse - e, tra loro, le previsioni dell'art. 143 cod. proc. pen. - sono applicabili "in quanto compatibili".

    Le norme del codice di procedura penale in materia di assistenza linguistica si applicano alla procedura di consegna solo nei limiti della compatibilità con la disciplina speciale dettata dalla legge sul mandato di arresto europeo.

  • art. 10, comma 1, legge n. 69/2005

    Le carenze dell'informazione resa alla persona richiesta in consegna sulla natura stessa del mandato di arresto europeo e sulle conseguenze dell'assenso alla consegna impediscono, dunque, di ritenere validamente prestato il consenso alla consegna, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della legge n. 69 del 2005.

    Il consenso alla consegna è valido solo se la persona è adeguatamente informata del contenuto e della natura del mandato, della procedura e delle conseguenze dell’assenso, compresa la sua irrevocabilità.

  • art. 13, par. 2, decisione quadro 2002/584/GAI

    L'art. 13, par. 2, chiarisce poi che «ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l'interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine il ricercato ha diritto all'assistenza di un consulente legale».

    Il consenso alla consegna deve essere volontario e prestato con piena consapevolezza delle sue conseguenze; l’assistenza legale è una garanzia, ma non sostituisce la necessità di informazioni corrette e complete.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Quanto alle conseguenze che si determinano in caso di mancata traduzione scritta, nei casi in cui essa è doverosa (nel senso sopra chiarito), è da ritenere integrata una nullità, di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La mancata traduzione scritta, quando dovuta perché necessaria a garantire la piena comprensione e l’equità del procedimento, integra una nullità generale a regime intermedio.

  • art. 180 c.p.p.

    Quanto alle conseguenze che si determinano in caso di mancata traduzione scritta, nei casi in cui essa è doverosa (nel senso sopra chiarito), è da ritenere integrata una nullità, di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, deve essere rilevata o eccepita nei termini previsti dall'art. 180, è soggetta ai limiti di deducibilità previsti dall'art. 182 ed è suscettibile di sanatoria nei casi previsti dall'art. 183 cod. proc. pen.

    La nullità da omessa traduzione scritta deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti per le nullità a regime intermedio.

  • art. 182 c.p.p.

    Quanto alle conseguenze che si determinano in caso di mancata traduzione scritta, nei casi in cui essa è doverosa (nel senso sopra chiarito), è da ritenere integrata una nullità, di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, deve essere rilevata o eccepita nei termini previsti dall'art. 180, è soggetta ai limiti di deducibilità previsti dall'art. 182 ed è suscettibile di sanatoria nei casi previsti dall'art. 183 cod. proc. pen.

    La deducibilità della nullità da omessa traduzione è soggetta ai limiti previsti dall’art. 182 c.p.p.; la parte presente all’atto deve eccepirla nei modi e nei tempi consentiti.

  • art. 183 c.p.p.

    Quanto alle conseguenze che si determinano in caso di mancata traduzione scritta, nei casi in cui essa è doverosa (nel senso sopra chiarito), è da ritenere integrata una nullità, di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, deve essere rilevata o eccepita nei termini previsti dall'art. 180, è soggetta ai limiti di deducibilità previsti dall'art. 182 ed è suscettibile di sanatoria nei casi previsti dall'art. 183 cod. proc. pen.

    La nullità può essere sanata nei casi previsti dall’art. 183 c.p.p.; nel caso esaminato l’omessa tempestiva eccezione in presenza dell’interessato e del difensore ha determinato la sanatoria delle censure concernenti gli atti precedenti.

  • art. 11 decisione quadro 2002/584/GAI

    L'art. 11 della decisione quadro sancisce che la persona richiesta in consegna ha diritto ad essere informata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo e del suo contenuto. Tale informazione è essenziale affinché lo stesso possa consapevolmente e, dunque, validamente acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente.

    L’informazione sul mandato e sul suo contenuto è presupposto essenziale perché il consenso alla consegna possa essere consapevole e valido.

  • art. 13, par. 1, decisione quadro 2002/584/GAI

    L'art. 13, par. 1, della citata decisione quadro precisa, inoltre, che «se l'arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all'articolo 27, paragrafo 2, sono raccolti dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità con il diritto interno dello Stato membro di esecuzione».

    Il consenso alla consegna e l’eventuale rinuncia alla specialità devono essere raccolti dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione secondo le forme previste dal diritto interno.

  • art. 14, comma 1, legge n. 69/2005

    Quando sente la persona della quale è stata richiesta la consegna ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, se la persona esprime consenso alla consegna o rinuncia al beneficio di cui all'articolo 10, comma 1, raccoglie tali dichiarazioni alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete.

    Il consenso alla consegna deve essere raccolto con l’assistenza del difensore e, quando necessario, dell’interprete; tali garanzie formali non rendono valido un consenso se manca la piena consapevolezza delle sue conseguenze.

Massime di principio

  • Nella procedura di esecuzione di un mandato di arresto europeo non sussiste un diritto incondizionato alla traduzione scritta degli atti fondamentali: la traduzione orale o il riassunto orale sono sufficienti se permettono all’interessato di comprendere gli atti senza pregiudicare l’equità del procedimento. La traduzione scritta va assicurata quando quella orale non è adeguata a tale scopo; salvo che la necessità emerga in modo evidente dagli atti, l’interessato deve formulare una richiesta espressa e motivata.
  • La mancata traduzione scritta di un atto, quando dovuta perché la traduzione orale non consente una comprensione piena e mette a rischio l’equità del procedimento, integra una nullità generale a regime intermedio, soggetta ai termini, ai limiti di deducibilità e alle sanatorie previsti dal codice di procedura penale.
  • Il consenso alla consegna nell’ambito di un mandato di arresto europeo è valido soltanto se prestato volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze, dopo che la persona sia stata informata in modo completo e corretto della natura e del contenuto del mandato e degli effetti dell’assenso. L’incertezza sull’adeguatezza delle informazioni, anche quanto alla natura processuale o esecutiva del mandato, impedisce di presumere la validità del consenso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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