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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38313/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio di opposizione avverso una sanzione amministrativa, nel quale in primo grado la domanda era stata proposta nei confronti della Prefettura di Matera, soggetto ritenuto poi non legittimato passivamente. In appello il Ministero dell'Interno, anche in relazione alla posizione della Prefettura, ha ottenuto l'accoglimento dell'impugnazione: il Tribunale ha rilevato il difetto di legittimazione passiva della Prefettura, ha annullato la sentenza di primo grado e ha rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. Tuttavia, pur a fronte di tale esito favorevole all'appellante, il Tribunale ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di entrambi i gradi. Il ricorso per cassazione censura tale statuizione per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dei principi sulla ripartizione delle spese, sostenendo che la parte vittoriosa non poteva essere gravata delle spese di lite.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che, una volta accolto l'appello del Ministero e disposta la rimessione della causa al primo giudice per il difetto di legittimazione passiva della Prefettura, la condanna del Ministero alle spese dei due gradi si poneva in contrasto con l'art. 91 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese, con rinvio al Tribunale di Matera, in diversa composizione, affinché provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La parte vittoriosa non deve essere condannata al pagamento delle spese di lite; la statuizione sulle spese che la ponga a carico della parte risultata vittoriosa viola la regola generale della soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di ripartizione delle spese, ma la Corte decide la questione principalmente alla luce del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.

  • art. 354 c.p.c.

    La rimessione della causa al primo giudice per un vizio processuale non giustifica, di per sé, la condanna alle spese della parte che ha ottenuto l'accoglimento dell'impugnazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge in tema di spese processuali.

Massime di principio

  • Nel sistema della soccombenza, la regolazione delle spese deve seguire l'esito effettivo dell'impugnazione: la parte che ottiene l'accoglimento del gravame non può essere gravata, per quel capo, delle spese del giudizio.
  • Quando l'appello è accolto e la sentenza di primo grado è annullata con rinvio ex art. 354 c.p.c., il giudice del gravame deve comunque applicare correttamente i criteri legali di liquidazione delle spese, senza porle a carico della parte vittoriosa.
  • La statuizione sulle spese è censurabile per violazione di legge se contraddice il principio generale per cui le spese seguono la soccombenza, salvo i casi eccezionali espressamente previsti.
  • In sede di cassazione, un errore nella regolazione delle spese può determinare la cassazione limitata al relativo capo e il rinvio al giudice di merito per il riesame anche delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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