Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13182/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Barovero Angela aveva impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Torino (14/06/2021) che, quale giudice del riesame ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, c.p.p., aveva respinto il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. di Cuneo (14/10/2020) che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere. Dopo il deposito del ricorso in Cassazione, la ricorrente ha presentato il 21/09/2021 una dichiarazione di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la causa di inammissibilità prevista dall'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. (rinuncia). Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, non essendovi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamo alla Corte Cost., sent. n.186/2000). Sentenza resa il 20/12/2021.

Norme richiamate

  • art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Indica la competenza del Tribunale quale giudice del rinvio per il riesame delle misure cautelari; nel caso il Tribunale di Torino ha respinto il riesame proposto avverso l'ordinanza del G.I.P.

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando la parte abbia rinunciato al ricorso; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di questa norma.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa, anche al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato questa disposizione determinando una somma di euro 500,00.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso comporta l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591(1)(d) c.p.p.; la dichiarazione di rinuncia è decisiva se regolarmente depositata.
  • In caso di inammissibilità per rinuncia il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo prova dell'assenza di colpa, anche a una somma a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Il giudice del riesame ai sensi dell'art. 311(5-bis) decide sulla revoca o modifica delle misure cautelari, ma una successiva rinuncia alla cassazione impedisce alla Corte di entrare nel merito dell'impugnazione.
  • Prima di rinunciare a un impugnazione è opportuno valutare le conseguenze economiche e processuali (sanzioni e spese); la prova dell'assenza di colpa può evitare la sanzione pecuniaria.
  • La richiesta del Pubblico Ministero di dichiarare l'inammissibilità tende a essere accolta quando la rinuncia risulti chiara e tempestiva; il ricorrente dovrebbe documentare eventuali giustificazioni per evitare la condanna alla Cassa delle Ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.