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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6747/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale, su sollecitazione della persona offesa Maria Ghetti, ha impugnato la decisione del Giudice di pace di Avola che aveva dichiarato l'estinzione del reato di lesione personale colposa a carico di Giulio Signorello ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 28/08/2000, n. 274, in quanto l'imputato aveva risarcito il danno prima dell'udienza. Il ricorrente deduceva che il Giudice aveva precluso alla persona offesa la costituzione di parte civile e quindi non l'aveva sentita adeguatamente prima di dichiarare l'estinzione: tale mancata interlocuzione avrebbe violato il contraddittorio e impedito alla parte offesa di valutare e contestare la congruità del risarcimento (anche quanto alle spese legali). Il difensore dell'imputato aveva eccepito, invece, la mancata notificazione all'imputato dell'atto di impugnazione da parte della cancelleria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore generale inammissibile. Ha ritenuto infondata l'eccezione difensiva relativa alla mancata notificazione dell'impugnazione alle parti private: secondo consolidata giurisprudenza la mancata notifica dell'impugnazione del pubblico ministero ai privati ex art. 584 c.p.p. non produce nullità del grado successivo né l'inammissibilità dell'impugnazione, ma solo l'impossibilità per la parte privata di proporre un eventuale ricorso incidentale (istituto non previsto in Cassazione). Quanto al merito del vizio denunciato (preclusione alla costituzione di parte civile e mancata preventiva audizione della persona offesa ai fini dell'applicazione dell'art. 35 d.lgs. n. 274/2000), la Corte ha ricordato che la previsione della preventiva audizione è funzionale al contraddittorio ma la sua violazione non costituisce necessariamente una nullità assoluta: la parte pubblica (il Procuratore) non è titolata ad impugnare per questa ragione quando il diritto leso è quello di una parte privata non coinvolta nel diniego (mancanza di interesse). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la pronuncia di non doversi procedere è di fatto confermata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35

    le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione

    La norma prevede l'estinzione del reato se l'imputato, prima del giudizio, elimina il fondamento punitivo mediante riparazione o risarcimento giudicati idonei a soddisfare le esigenze di riprovazione e prevenzione. La valutazione richiede la preventiva audizione delle parti e della persona offesa; tuttavia la mancata audizione configura un vizio procedurale a tutela del contraddittorio e non sempre una nullità assoluta automaticamente sanabile con impugnazione del pubblico ministero.

  • codice di procedura penale, art. 572

    Norma che consente al Procuratore generale di proporre ricorso per cassazione su sollecitazione della persona offesa. La Corte richiama che il potere di impugnazione del pubblico ministero è comunque soggetto al limite dell'interesse rispetto al vizio denunciato.

  • codice di procedura penale, art. 584

    L'obbligo di notificare l'impugnazione del pubblico ministero alle parti private: la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l'inosservanza non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione né la nullità del giudizio del grado successivo, ma la sola perdita del termine per un'ipotesi di impugnazione incidentale da parte del privato, rimedio che non trova applicazione in Cassazione.

  • codice di procedura penale, artt. 484 e 491

    Norme che regolano la costituzione della parte civile e le modalità della partecipazione della vittima: la loro osservanza serve a garantire il contraddittorio e la possibilità di difesa della parte offesa in ordine alla congruità del risarcimento posto a fondamento dell'estinzione.

  • codice di procedura penale, art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. dalla legge n. 176/2020

    Richiamata per precisare che il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta secondo la disciplina emergenziale/ordinamentale richiamata.

  • codice di procedura penale, art. 182, comma 1, seconda ipotesi

    Richiamato per spiegare che la parte pubblica non ha interesse a far valere una violazione procedurale che ha inciso esclusivamente su una parte privata non coinvolta dalla denegata facoltà processuale.

  • codice di procedura penale, artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), seconda ipotesi

    Norme applicate per dichiarare l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale in assenza di interesse ad impugnare il vizio lamentato.

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34

    Richiamata a titolo di principio comparato: analoghe considerazioni giurisprudenziali sul ruolo della persona offesa e sulle limitazioni all'intervento del pubblico ministero in fattispecie affini.

Massime di principio

  • La causa estintiva prevista dall'art. 35 d.lgs. 274/2000 richiede la preventiva audizione delle parti e della persona offesa per valutare la congruità del risarcimento, ma la mancata audizione costituisce un vizio procedurale a tutela del contraddittorio e non sempre una nullità assoluta automatica.
  • La mancata notificazione dell'impugnazione del pubblico ministero alle parti private ai sensi dell'art. 584 c.p.p. non invalida l'impugnazione né rende nullo il grado successivo; essa limita solo la possibilità per la parte privata di proporre un eventuale rimedio incidentale, che in Cassazione non trova applicazione.
  • Il pubblico ministero non ha interesse processuale a impugnare come vizio una misura che ha lesa esclusivamente i diritti di una parte privata (mancanza di interesse): ciò può rendere il ricorso inammissibile.
  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 35 come causa estintiva il giudice deve ascoltare le parti; solo in via sussidiaria il giudice può sospendere l'udienza se l'imputato prova di non aver potuto riparare prima e chiede di farlo, fissando specifici termini e prescrizioni.
  • In situazioni analoghe, la parte offesa dovrà tutelare direttamente il proprio interesse (es.: impugnando o reclamando la preclusione alla costituzione) perché la sola impugnazione del pubblico ministero potrebbe essere inammissibile se manca il suo diretto interesse.

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