Cassazione Civile, Ordinanza n. 26959/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ha rilevato la tardività dell'appello proposto dalla società postale e ha cassato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Roma. Ha inoltre dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione, valorizzando il complessivo esito della lite.
Esito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasceva dal pagamento presso uno sportello postale di un assegno non trasferibile, emesso in favore di un danneggiato a definizione di un sinistro, che la società assicuratrice assumeva essere stato incassato abusivamente da soggetto diverso dal beneficiario, con conseguente danno risarcibile in suo favore. In primo grado il Giudice di Pace aveva accolto la domanda risarcitoria. La società postale aveva poi proposto appello, accolto dal Tribunale di Roma, il quale aveva riformato la decisione di primo grado rilevando, sul piano probatorio, che l'attrice non aveva dimostrato né l'esistenza dell'indennizzo, né l'emissione dell'assegno non trasferibile, né la corrispondenza tra il titolo emesso e quello effettivamente incassato, anche in considerazione del mancato deposito dell'originale dell'assegno e della contestazione specifica di tali circostanze. Con il ricorso per cassazione la società assicuratrice ha dedotto, con un primo motivo, la violazione dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che l'appello della controparte fosse tardivo e quindi improcedibile/inammissibile, poiché proposto oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, anche tenendo conto della sospensione feriale. La Corte ha esaminato d'ufficio la tempestività dell'appello e ha verificato che la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 18 aprile 2014, che il termine per impugnarla scadeva il 3 dicembre 2014 e che l'atto di appello era stato presentato per la notificazione solo il 5 dicembre 2014. Ha quindi ritenuto tardivo l'appello e, per conseguenza, che il processo di secondo grado non potesse essere proseguito.
Norme richiamate
Per le sentenze non notificate il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione; nel caso concreto, con giudizio introdotto dopo la riforma del 2009, il termine era di sei mesi, al quale va aggiunta la sospensione feriale applicabile ratione temporis.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata la base formale del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge relativa alla tardività dell'appello.
Massime di principio
- La tempestività dell'impugnazione è questione rilevabile anche d'ufficio dalla Corte di cassazione, la quale può verificare, quale giudice del fatto processuale, se il giudizio di appello fosse ammissibile per rispetto del termine di decadenza.
- Se l'appello è proposto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., il processo di secondo grado non poteva essere proseguito e la sentenza resa in appello va cassata senza rinvio.
- La verifica della tempestività dell'appello non richiede un precedente capo di sentenza sul punto idoneo a formare giudicato interno, quando la questione non sia stata espressamente decisa nel giudizio di merito.
- Nel calcolo del termine lungo per impugnare occorre considerare anche la sospensione feriale dei termini processuali applicabile nel periodo rilevante.
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