Cassazione Penale, Sentenza n. 44030/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto della domanda di riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per la detenzione subita da CAPPELLETTI in un procedimento per concorso in rapina aggravata da cui poi era stato assolto. La difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale avrebbe ricostruito la fase cautelare senza confrontarla adeguatamente con gli elementi emersi in giudizio, e non avrebbe motivato il mantenimento della misura cautelare allorché erano emersi elementi a favore dell'innocenza dell'istante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini esposti: ha ritenuto carente il giudizio della Corte d'appello sul punto centrale se la condotta del CAPPELLETTI avesse concorso, con dolo o colpa grave, a cagionare la falsa apparenza di responsabilità penale. Ha annullato l'ordinanza impugnata quanto alla valutazione della sussistenza del comportamento ostativo e ha rinviato alla Corte d'appello di Ancona per un nuovo esame conforme ai principi esposti. Ha inoltre demandato alla Corte territoriale la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma sulla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte richiama che il giudice della riparazione deve valutare ex ante, con autonomia rispetto al giudizio di merito, se la condotta dell'interessato abbia concorso con dolo o colpa grave a creare la falsa apparenza di responsabilità, esaminando tutti gli elementi probatori utilizzabili nelle indagini e la concausalità rispetto all'adozione della misura.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'assoluzione per insufficienza di prove o per altri motivi previste; nella vicenda l'assoluzione ex art. 530, comma 2, è stata motivata dal ridimensionamento del contributo accusatorio della persona offesa e dall'impossibilità della sua escussione in dibattimento, ma la Cassazione osserva che l'assoluzione non rende di per sé superflua la verifica, ai fini della riparazione, della responsabilità causale della condotta dell'imputato nell'origine della misura cautelare.
Norma attinente alle modalità di acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa; la sentenza segnala che l'impossibilità di escutere la persona offesa e l'acquisizione delle sue dichiarazioni ai sensi di art. 512 hanno inciso sul contributo accusatorio in dibattimento, circostanza rilevante ma da confrontare con gli elementi disponibili in fase di indagine.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione ex art. 314 c.p.p. il giudice deve svolgere una valutazione autonoma e ex ante rispetto al processo di merito: non si giudica la responsabilità penale, ma se la condotta dell'indagato abbia concorso a creare la falsa apparenza di responsabilità.
- È necessario confrontare in modo esplicito e motivato il compendio probatorio che giustificò la misura cautelare con le risultanze emerse in giudizio (inclusa un'eventuale assoluzione) per verificare la concausalità della condotta dell'interessato rispetto all'adozione e al mantenimento della misura.
- L'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, non esclude automaticamente la possibilità di riparazione, ma impone al giudice della riparazione di spiegare se e come gli elementi che permisero l'arresto siano stati confermati o smentiti in dibattimento.
- Elementi osservativi degli agenti (p.es. comportamento agitato, abiti laceri, reperti sul luogo) possono essere valorizzati nella valutazione della correttezza del provvedimento cautelare, ma il loro peso deve essere riesaminato alla luce delle risultanze processuali e la loro rilevanza causale rispetto alla misura deve essere argomentata.
- Se la Corte territoriale non espone il confronto tra fase cautelare e esito di merito e non chiarisce la concausalità della condotta dell'interessato, la decisione è vulnerabile in Cassazione e potrà essere annullata con rinvio per nuovo esame.
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