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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33137/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato in un anno, sette mesi e tredici giorni di reclusione la pena inflitta all’imputato per i reati di evasione, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L’imputato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 599-bis e 129 c.p.p. e vizio di motivazione. Sosteneva che, anche in presenza di pena concordata in appello, il giudice avrebbe dovuto motivare sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, sull’applicazione e comparazione delle circostanze, sulla congruità della pena e sull’eventuale presenza di cause di proscioglimento, non punibilità, improcedibilità o estinzione del reato. Lamentava, in particolare, l’assenza di una valutazione espressa sulle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sulla corretta qualificazione giuridica dei fatti. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui l’accordo sulla pena raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., accompagnato dalla rinuncia ai motivi di appello, determina la formazione del giudicato sostanziale sui punti rinunciati. Nel caso concreto, l’imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di appello salvo quello relativo al trattamento sanzionatorio, oggetto dell’accordo tra le parti; pertanto, le censure sulla qualificazione giuridica e sulle cause di proscioglimento riguardavano questioni ormai precluse.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure riguardavano questioni coperte dal giudicato derivante dalla rinuncia ai motivi di appello nell’ambito del concordato sulla pena. La Corte ha precisato che il concordato in appello non è un rito speciale assimilabile al patteggiamento e che non si applicano analogicamente i limiti previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; tuttavia, la rinuncia ai motivi produce l’ordinario effetto preclusivo del giudicato sui capi o punti rinunciati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non risultando l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza emessa a seguito di pena concordata in appello resta soggetta alle regole ordinarie di impugnazione, ma la rinuncia ai motivi di appello determina la preclusione delle questioni rinunciate.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel concordato in appello il giudice non deve motivare autonomamente sul mancato proscioglimento per le cause previste dalla norma quando tali questioni rientrano nei motivi di appello rinunciati.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. resta proponibile nei limiti ordinari, salvo il giudicato formatosi sui punti oggetto di rinuncia.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La disposizione consente la declaratoria de plano dell’inammissibilità del ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., senza introdurre limiti sostanziali ai motivi deducibili.

  • art. 616 c.p.p.

    L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La disciplina restrittiva delle impugnazioni prevista per il patteggiamento non è applicabile analogicamente al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello determina la formazione del giudicato sostanziale sui capi o punti oggetto di rinuncia e impedisce di riproporre le relative censure con ricorso per cassazione.
  • La sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. non è soggetta, per analogia, ai limiti di impugnazione previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per il patteggiamento, poiché il concordato in appello si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado.
  • Quando le parti concordano la pena e l’imputato rinuncia ai motivi di appello, non sono deducibili in cassazione il difetto di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto né l’omessa valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se tali questioni erano comprese nei motivi rinunciati.
  • L’obbligo motivazionale del giudice di appello che recepisce l’accordo sulla pena è delimitato dall’effetto devolutivo dell’impugnazione e non comprende questioni ormai precluse dalla rinuncia ai motivi di appello.
  • La pena concordata dalle parti non può essere contestata in cassazione con doglianze relative ai punti coinvolti nell’accordo, compresa l’individuazione del reato base e degli incrementi connessi alla continuazione o alla recidiva, quando tali profili rientrano nei motivi rinunciati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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