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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09314/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, deducendo la congruità/tenuta del percorso argomentativo posto a base dell'affermazione di responsabilità penale per il reato a lei ascritto. La Corte di cassazione rileva però che tale doglianza concerneva questioni non specificamente devolute in appello, poiché nei motivi di gravame l'imputata aveva chiesto soltanto la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è quindi ritenuto inammissibile perché diretto a censurare capi o punti della decisione di primo grado non impugnati in appello e ormai coperti da giudicato interno.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando deduce in cassazione questioni relative a punti della sentenza di primo grado non devoluti con specifico motivo al giudice d'appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta censure relative a statuizioni del primo giudice che non siano state specificamente devolute al giudice d'appello con i motivi di gravame.
  • Le questioni non impugnate in appello sul punto specifico acquistano efficacia di giudicato interno e non sono più proponibili con ricorso per cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causazione dell'inammissibilità, deve essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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