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Ordinanza

Ordinanza n. 2437/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione prot. n. 0049755 del 4 marzo 2026 di aggiudicazione della gara indetta da Atac S.p.A. Azienda per la Mobilità per l’affidamento del “servizio di manutenzione dei sistemi per la gestione della sicurezza e del controllo accessi di Atac S.p.A. comprensivo di servizio di manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva, estrapolazione immagini e fornitura di materiale di ricambio” - Lotto 2, in favore della Standard System Engineering S.r.l., per l’importo di € 2.260.128,65, oltre IVA (All. 1); della Deliberazione n. 8 del 27 febbraio 2026, con cui il Consiglio di Amministrazione di Atac S.p.A. Azienda per la Mobilità ha deliberato, tra le altre cose, di “aggiudicare l’appalto in favore della Società Standard System Engineering S.r.l. per un importo pari ad € 3.639.593,17 oltre Iva per il Lotto 1 e € 2.260.128,65 oltre Iva per il Lotto 2” (All. 2); della proposta di aggiudicazione del Lotto n. 2 della procedura di gara de qua formulata dalla Commissione Giudicatrice in data 16 febbraio 2026, mai messa a disposizione della ricorrente; di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, ivi incluso quello del 18 dicembre 2025, concernente la verifica di ammissibilità delle offerte tecniche dei concorrenti, la loro valutazione e la formazione della graduatoria di gara del Lotto 2 (All. 3);della nota prot. n. 66941 del 30 marzo 2026 con cui Atac S.p.A. Azienda per la Mobilità ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela della ricorrente (All. 4); per quanto occorrer possa, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento - nessuno eccettuato e/o escluso - preliminare, preordinato, connesso, conseguente e consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuti; e per l’accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione del Lotto 2 e, per l’effetto, di stipulare il contratto di appalto, anche a mezzo di subentro, con declaratoria di nullità e inefficacia, anche retroattiva, del contratto, ove nelle more stipulato; nonché, in via subordinata, per la condanna di Atac S.p.A. Azienda per la Mobilità al risarcimento del danno per equivalente, nella misura che sarà quantificata e comprovata in corso di causa.

Giustizia amministrativa202604386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 2 della gara Atac per il servizio di manutenzione dei sistemi di sicurezza e controllo accessi, nonché gli atti della procedura e il diniego di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 2, disposta in favore dell'impresa controinteressata per € 2.260.128,65 oltre IVA, insieme alla deliberazione del Consiglio di amministrazione, alla proposta di aggiudicazione, ai verbali della commissione giudicatrice e al diniego dell'istanza di annullamento in autotutela. Ha chiesto, previa sospensione cautelare, l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto all'aggiudicazione e al subentro nel contratto, nonché, in subordine, il risarcimento per equivalente. Dal testo emerge che la controversia cautelare riguarda anche la necessità di verificare l'effettivo oggetto dell'attività esercitata dall'aggiudicataria, e in particolare se essa abbia concretamente ad oggetto il nolo a freddo di macchinari.

La decisione

Il TAR ha qualificato il giudizio come soggetto al rito speciale sugli appalti di cui all'art. 120 c.p.a. e ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora poiché il danno prospettato è integralmente risarcibile per equivalente. Non ha definito nel merito la legittimità dell'aggiudicazione né le ulteriori domande di annullamento, aggiudicazione, subentro o risarcimento. In funzione istruttoria, ha ordinato ad Atac e all'impresa aggiudicataria di depositare, entro il termine dimidiato previsto per il deposito documentale, chiarimenti sull'attività concretamente esercitata dall'aggiudicataria, allegando ogni documento utile, tra cui verifiche nelle banche dati, contratti relativi alle attività pregresse e risultanze fiscali, al fine di accertare se l'attività svolta consista nel nolo a freddo di macchinari. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 14 luglio 2026 e compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.a.

    Il ricorso è trattato secondo il rito speciale previsto per le controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare incidentale; è stata respinta per difetto del periculum in mora.

  • art. 73 c.p.a.

    Il deposito documentale è stato ordinato entro il termine dimidiato applicabile nel rito appalti.

Massime di principio

  • Nel rito appalti, la domanda cautelare deve essere respinta quando il danno allegato è integralmente risarcibile per equivalente, poiché in tal caso manca il periculum in mora.
  • Anche quando rigetta la sospensione cautelare, il giudice amministrativo può disporre d'ufficio o su impulso processuale specifici incombenti istruttori, ordinando alle parti di depositare chiarimenti e documenti necessari per verificare i presupposti di partecipazione o qualificazione dell'aggiudicatario.
  • La verifica dell'effettiva attività economica esercitata da un'aggiudicataria può essere compiuta mediante l'acquisizione coordinata di dati provenienti da banche dati, contratti relativi ad attività pregresse e risultanze fiscali, quando tali elementi siano rilevanti per la decisione sulla legittimità dell'aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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