Cassazione Civile, Ordinanza n. 05536/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia avente ad oggetto la TARI corrispettiva/puntuale. Le spese sono state compensate per il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale nel corso della causa.
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario servizi)
La controversia
La controversia riguarda una pretesa relativa alla TARI corrispettiva emessa nei confronti di una società che conduceva in locazione un immobile industriale adibito a scatolificio. La contribuente aveva impugnato la richiesta sostenendo che, nella determinazione della quota fissa della tariffa, non si fosse tenuto conto che una parte rilevante dell’immobile produceva rifiuti speciali smaltiti da ditte terze. La commissione provinciale aveva accolto il ricorso; in appello la società concessionaria aveva dedotto, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice tributario, la nullità della sentenza per motivazione apparente, la violazione della disciplina sulla TARI corrispettiva e l’omesso esame di un fatto decisivo. In cassazione il ricorso è stato fondato principalmente sulla prima censura: la tariffa richiesta era quella puntuale/corrispettiva di cui all’art. 1, comma 668, L. n. 147/2013, che ha natura privatistica, con conseguente devoluzione della lite al giudice ordinario e non al giudice tributario.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
utilizzato per censurare la violazione delle regole sulla giurisdizione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per denunciare la violazione della disciplina sostanziale sulla TARI corrispettiva
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di un fatto decisivo
richiamato dal giudice di merito e dalla ricorrente in tema di giurisdizione tributaria; la Corte ne esclude l’applicabilità alla TARI puntuale/corrispettiva, perché la controversia non appartiene alla giurisdizione tributaria
art. 1, comma 668, L. n. 147/2013
la tariffa puntuale/corrispettiva sui rifiuti prevista come alternativa alla TARI ha natura privatistica e le relative controversie spettano al giudice ordinario
D.M. 20.4.2017
richiamato per la disciplina della misurazione puntuale dei rifiuti urbani e della TARI corrispettiva
art. 1, comma 649, L. n. 147/2013
richiamato per la disciplina della TARI e della distinzione tra superfici soggette e non soggette a tassazione
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
invocato per il vizio di motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per il requisito della motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno dell’esigenza di motivazione sufficiente e controllabile
artt. 2.4 e 9.5 del regolamento comunale della TARI Corrispettivo
richiamati per la ripartizione della tariffa fra quota fissa e variabile e per l’individuazione delle superfici imponibili
richiamati nella doglianza di omesso esame e/o errata valutazione delle prove
Cass., Sez. Un., 29/04/2021, n. 11290
precedente decisivo: la TARI puntuale di cui all’art. 1, comma 668, L. n. 147/2013 ha natura privatistica e le controversie appartengono al giudice ordinario
Massime di principio
- La tariffa sui rifiuti prevista dall’art. 1, comma 668, L. n. 147/2013, quando sia configurata come tariffa puntuale/corrispettiva basata sulla misurazione dei rifiuti conferiti, ha natura privatistica e non tributaria; le controversie relative appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Quando la pretesa riguarda la tariffa puntuale per lo smaltimento dei rifiuti e non la sola quota fissa della TARI, il giudice tributario difetta di giurisdizione e la sentenza va cassata senza rinvio.
- La qualificazione della pretesa come tributo o corrispettivo non dipende dall’etichetta formale utilizzata, ma dalla struttura sostanziale del prelievo e dal collegamento con il servizio effettivamente reso.
- Se il motivo di ricorso relativo al difetto di giurisdizione è fondato e assorbente, gli ulteriori motivi che attengono al merito della debenza o alla motivazione restano assorbiti.
- Le spese possono essere compensate quando l’orientamento giurisprudenziale decisivo sul riparto di giurisdizione si consolida nel corso del giudizio.
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