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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05103/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza del 9 febbraio 2024. Dal testo emerge che la Corte di merito aveva ricostruito in modo dettagliato i fatti e ritenuto sussistente un reato commesso mediante condotte finalizzate a ostacolare l'attività ispettiva degli agenti, connotate da finalità intimidatorie, escludendo la tesi difensiva della mera resistenza passiva. Il ricorso articolava due motivi: il primo censurava la motivazione sulla sussistenza del reato e sulla qualificazione della condotta, ma è stato ritenuto generico perché non si confrontava puntualmente con la ricostruzione del giudice di merito; il secondo deduceva un vizio di motivazione in relazione ai reati contravvenzionali, ma è stato ritenuto aspecifico e privo di un effettivo confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il testo non consente di individuare con precisione la specifica fattispecie incriminatrice contestata, ma indica che si tratta di reati contravvenzionali connessi all'ostacolo all'attività ispettiva degli agenti.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata discrezionalmente in base alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure generiche e non si confronta in modo specifico con la ricostruzione dei fatti e con la motivazione della sentenza di merito.
  • La deduzione di un vizio di motivazione non può essere meramente apparente o assertiva: occorre indicare in modo puntuale gli aspetti di illogicità o di mancanza effettiva della motivazione.
  • Quando la sentenza impugnata offre una motivazione congrua e dettagliata sulla sussistenza del reato, la diversa lettura difensiva che non si misuri con le argomentazioni del giudice di merito non può fondare l'annullamento.
  • L'inammissibilità del ricorso in cassazione determina, salvo ipotesi particolari non evincibili dal testo, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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