Cassazione Civile, Ordinanza n. 13739/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, nonché della rinuncia al ricorso, e ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 per IRPEF, IRAP e IVA. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente; la Commissione tributaria regionale della Campania, in sede di rinvio, aveva poi rigettato l'appello del contribuente. Quest'ultimo proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità comunicava l'avvenuta definizione agevolata della lite e chiedeva una pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
È richiamato come base normativa della definizione agevolata della controversia; la sua intervenuta attivazione, unitamente alla rinuncia al ricorso, comporta l'estinzione del giudizio.
È citata come legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018, rilevante ai fini della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la controversia sia stata definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge e la parte ricorrente rinunci al ricorso, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata e rinuncia al ricorso comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa statuizione espressa.
Come è indicizzato
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