Cassazione Penale, Ordinanza n. 08088/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di detenzione di stupefacenti, contestato in relazione alla finalità di spaccio. Il ricorrente ha dedotto un primo motivo che, secondo la Corte di cassazione, si risolveva nella mera riproposizione di questioni già esaminate e respinte dalla decisione impugnata. La sentenza di merito aveva infatti ricostruito la destinazione allo spaccio sulla base di plurimi elementi: la quantità di stupefacente rinvenuta nel ciclomotore e presso l'abitazione, la diversità delle sostanze sequestrate e la presenza di strumenti per il confezionamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse meramente reiterativo di censure già affrontate e correttamente respinte dalla sentenza di appello, la quale aveva dato una motivazione completa, giuridicamente corretta e non illogica sulla destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare questioni già esaminate e risolte con motivazione completa, giuridicamente corretta e non manifestamente illogica dal giudice di merito.
- La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da un complesso di elementi fattuali, quali la quantità sequestrata, la pluralità e diversità delle sostanze, nonché la disponibilità di strumenti per il confezionamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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