Cassazione Penale, Ordinanza n. 37054/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 22 ottobre 2024, che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di omessa dichiarazione. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, contestando la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito e sostenendo, in sostanza, che l'affidamento dell'incarico a un professionista per la predisposizione e presentazione della dichiarazione annuale escluderebbe la sua responsabilità penale. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sull'applicazione della recidiva, assumendo che tali aspetti non sarebbero stati adeguatamente giustificati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non scrutinabile perché volto a sollecitare una rivalutazione del fatto e comunque generico e ripetitivo di censure già disattese in appello; ha inoltre ribadito che l'affidamento a un professionista della predisposizione e dell'inoltro telematico della dichiarazione non esonera il soggetto obbligato dall'obbligo personale e indelegabile di presentazione. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale aveva motivato logicamente sia il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando il nutrito curriculum criminale, sia la recidiva, ritenendo i fatti espressivi di accresciuta capacità criminale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendosi ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate ove il profilo personale dell'imputato, in particolare il suo precedente criminale, sia ritenuto ostativo a una mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il dovere di presentare la dichiarazione annuale dei redditi è considerato personale e indelegabile; il conferimento dell'incarico a un professionista riguarda solo la predisposizione e l'invio telematico e non esclude la responsabilità del contribuente obbligato.
Massime di principio
- Nel delitto di omessa dichiarazione, l'affidamento a un professionista della predisposizione e dell'inoltro telematico della dichiarazione non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale, poiché l'obbligo di presentazione ha natura personale e indelegabile.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto l'apparente deduzione del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o ripropongono questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logica e coerente.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da una motivazione che valorizzi il precedente e nutrito curriculum criminale dell'imputato come indice ostativo alla mitigazione della pena.
- La recidiva può essere ritenuta quando i fatti per cui si procede siano espressivi di una accresciuta capacità criminale, purché la relativa valutazione sia sorretta da motivazione puntuale.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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