Cassazione Penale, Ordinanza n. 28204/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un fatto di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. L'unico motivo dedotto lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di legittimità ha ritenuto la censura generica e, comunque, meramente riproduttiva di una doglianza già esaminata e respinta in appello, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato il diniego valorizzando plurimi precedenti penali e l'assenza di elementi positivi di valutazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione della decisione è che il motivo sulle attenuanti generiche era privo di specificità e riproponeva questioni già disattese con motivazione ritenuta congrua dalla Corte di merito, la quale aveva legittimamente fondato il diniego sull'esistenza di precedenti penali e sull'assenza di circostanze favorevoli.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Disposizione incriminatrice richiamata quale titolo del reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità oggetto di conferma della condanna.
Norma implicita nel riferimento alle circostanze attenuanti generiche: il loro mancato riconoscimento può essere motivato valorizzando elementi negativi, anche solo i precedenti penali, e non richiede la confutazione analitica di ogni dato favorevole dedotto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando si limita a riprodurre in modo generico censure già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, ma solo quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; gli altri possono ritenersi implicitamente superati.
- L'assenza di elementi positivi di valutazione, unita ai precedenti penali dell'imputato, può costituire motivazione sufficiente e legittima per negare le circostanze attenuanti generiche.
- In sede di legittimità, la critica alla motivazione sul trattamento sanzionatorio deve essere specifica e confrontarsi con le reali ragioni poste a base della decisione impugnata; altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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