Cassazione Penale, Sentenza n. 30905/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il diniego a permettergli di cucinare nella camera di pernottamento senza limiti orari, denunciando violazione di legge e apparente carenza di motivazione. Sosteneva che la limitazione oraria costituisse una discriminazione ingiustificata rispetto ai detenuti comuni e che contraddicesse i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186/2018, che aveva escluso il divieto assoluto di cottura per i detenuti sottoposti al regime 41-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo l'ordinanza correttamente motivata e conforme al quadro normativo e giurisprudenziale vigente. Il Collegio ha richiamato l'indirizzo consolidato secondo cui il diritto a cuocere non può essere assoluto ma può essere regolato con fasce orarie purché la regolamentazione non abbia la finalità o l'effetto di aumentare l'afflittività del regime 41-bis. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza ha fornito adeguate giustificazioni: misure di sicurezza e esigenze logistiche legate al regime speciale, nonché la diversa configurazione delle camere (individuali nei 41-bis vs camerate nei detenuti comuni) che rendeva ragionevole l'imposizione di fasce orarie per evitare concentrazione di fumi e odori e tutelare la salubrità degli ambienti. Pertanto la diversità di trattamento è stata ritenuta giustificata e non discriminatoria. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
La disposizione originaria vietava forme di cottura per i detenuti 41-bis; la Corte costituzionale (sent. n.186/2018) ha dichiarato l'illegittimità della parte che imponeva l'impossibilità assoluta di cuocere, riconoscendo che il diritto alla cottura può sussistere ma può essere regolato per ragioni di sicurezza.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2018
dichiarata nel testo come principio di illegittimità del divieto assoluto
Ha affermato che il divieto assoluto di cottura per i detenuti sottoposti al 41-bis è costituzionalmente illegittimo; tuttavia lascia spazio a regolamentazioni compatibili con le esigenze di sicurezza, evitando misure che rendano il regime ulteriormente afflittivo.
Richiamato come parametro organizzativo per consentire la preparazione di cibi di facile e rapido approntamento o il riscaldamento di cibi già cotti; serve a bilanciare il diritto alimentare del detenuto con esigenze di gestione dell'istituto.
art. 616 cod. proc.
Norma processuale richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il divieto assoluto di cottura per i detenuti sottoposti al regime 41-bis è incompatibile con la costituzione; il diritto a cucinare esiste ma può essere regolato dall'Amministrazione penitenziaria
- Le fasce orarie per la cottura sono ammissibili se motivate da ragioni concrete di sicurezza, logistica o tutela della salubrità degli ambienti; devono essere giustificate in modo specifico e non perseguire l'aumento dell'afflittività del regime
- Il confronto con il trattamento riservato ai detenuti comuni nell'istituo è il parametro di riferimento: una regolamentazione diversa diventa illegittima quando non trova plausibile giustificazione nelle esigenze connotanti il regime speciale
- La magistratura di sorveglianza e la Corte possono sindacare le scelte organizzative dell'Amministrazione quando queste manchino di adeguata motivazione o appaiano discriminatorie e irragionevoli
- In situazioni simili, le amministrazioni devono documentare specificamente le ragioni di sicurezza e di gestione che giustificano la differenziazione, mentre il detenuto deve dimostrare che la regolamentazione produce una maggiore afflittività o una discriminazione ingiustificata
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