Ordinanza n. 3143/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 02329/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. II, che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Nola ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania n. 2329/2026 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza. Dal testo risultano profili di censura ritenuti meritevoli di adeguato approfondimento nella sede di merito, ma non sono specificati i singoli motivi di appello né l'oggetto sostanziale dell'atto amministrativo originariamente controverso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le esigenze cautelari fossero adeguatamente tutelabili mediante la rapida definizione del giudizio. Non ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. La trattazione di merito è stata fissata al 17 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa dell'appello cautelare e della domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Consente, in presenza di esigenze cautelari tutelabili mediante la sollecita definizione del merito, di accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, senza sospendere l'esecutività dell'atto o della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata dell'udienza, senza sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una valutazione definitiva sulla fondatezza dell'appello, ma rinvia l'approfondimento delle censure alla fase di merito.
- La fissazione sollecita dell'udienza di merito costituisce una modalità autonoma di tutela cautelare, applicabile quando essa risulti sufficiente a proteggere la posizione dedotta in giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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