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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00570/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse immune da vizi logici e giuridici e che le censure fossero dirette esclusivamente a sollecitare una rilettura dei fatti e delle prove, preclusa in cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente proponeva due motivi di censura contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 7 febbraio 2025. Con il primo contestava la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità; con il secondo metteva in discussione l'attendibilità della persona offesa. La Corte di cassazione rileva che entrambe le doglianze riproducono questioni già dedotte e disattese in appello e, soprattutto, tendono a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    Le doglianze che mirano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove non sono deducibili in sede di legittimità.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    È preclusa alla Corte di cassazione una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una diversa ricostruzione del fatto storico o una nuova valutazione delle prove, quando la sentenza di merito abbia reso una motivazione coerente e immune da vizi logici o giuridici.
  • Le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di appello sono inammissibili se non evidenziano un effettivo vizio di legittimità.
  • La valutazione dell'attendibilità della persona offesa rientra nell'apprezzamento del giudice di merito e non può essere sostituita da una diversa lettura delle risultanze probatorie in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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