Cassazione Penale, Sentenza n. 36022/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la condanna per furto pluriaggravato in concorso sostenendo: 1) il fatto si sarebbe arrestato allo stadio del tentativo perché le olive erano ancora nel fondo e sotto osservazione del proprietario al momento dell'intervento; 2) non sussisterebbe l'aggravante della violenza sulle cose perché la tecnica della "battitura" non sarebbe qualificabile come violenza; 3) non sarebbe configurabile l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede poiché le olive sono esposte per una condizione naturale e non per scelta o opera dell'uomo.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato tutti e tre i ricorsi. Ha ritenuto consumato il furto quando gli imputati, entrando nel fondo, hanno staccato le olive e le hanno riposte in sacchi, acquisendone la piena ed autonoma disponibilità, anche in assenza di una sorveglianza continua del proprietario. Ha confermato l'aggravante della violenza sulle cose poiché la "battitura" ha comportato uso di energia fisica e recisione/danneggiamento di rami. Ha inoltre affermato che l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è configurabile anche quando l'esposizione derivi da una condizione naturale della cosa e non da un'opera dell'uomo. Spese a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 624, codice penale (furto)
Il furto si consuma quando l'agente acquisisce la piena e autonoma disponibilità della cosa sottratta; la valutazione della consumazione dipende dal contesto e dalla natura del bene, e non richiede necessariamente l'allontanamento dal luogo se l'impossessamento è già efficace e non più recuperabile dal detentore
L'aggravante della violenza sulle cose si realizza quando si usa energia fisica per provocare rottura, guasto o danno (es. battitura con recisione di rami). L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede si applica anche se l'esposizione della cosa deriva da una condizione originaria o naturale e non da un'opera dell'uomo, in coerenza con il contenuto letterale e la funzione protettiva della norma
Massime di principio
- Il furto è consumato quando il reo acquista una signoria effettiva e autonoma sulla cosa, anche se il possesso è temporaneo o il reo rimane sul posto; la mera presenza del proprietario che avvisa le forze dell'ordine non basta a dimostrare che la condotta sia rimasta al tentativo se, nelle condizioni concrete, la cosa è già sottratta alla disponibilità del detentore
- Quando il bene non è sottoposto a sorveglianza continua ma è esposto alla "pubblica fede", qualsiasi atto idoneo e concreto a manifestare la signoria sulla cosa (es. raccoglierla e riporla nei propri sacchi) può integrare l'impossessamento e quindi la consumazione del furto
- L'uso di energia fisica per accelerare o facilitare la raccolta (per es. battitura che provoca recisione o danno ai rami) integra l'aggravante della violenza sulle cose
- L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede va interpretata in senso neutro rispetto alla causa dell'esposizione: conta lo stato di esposizione del bene (anche se naturale), non necessariamente un'opera preventiva dell'uomo
- Fattori come la breve durata dell'esercizio della signoria sul bene o il fatto che gli autori non si siano ancora allontanati non escludono di per sé la consumazione del reato; la valutazione è concreta e dipende dalla effettiva impossibilità del detentore di recuperare la cosa
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