Cassazione Civile, Ordinanza n. 13505/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che aveva accolto l'appello del contribuente avverso la decisione di primo grado, la quale aveva rigettato il ricorso contro un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008. Nel corso del giudizio di legittimità, il Comune ha depositato una memoria con cui ha rappresentato l'intervenuto accordo stragiudiziale tra le parti sul tributo oggetto di causa, deducendo la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio e chiedendo, sostanzialmente, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti in ordine al tributo contestato e ha dichiarato estinto il processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha anche rilevato che non ricorrevano i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della misura e la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per effetto della definizione transattiva.
Norme richiamate
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la misura dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, sicché non è suscettibile di estensione interpretativa; nel caso di cessazione della materia del contendere per accordo sopravvenuto non ne ricorrono i presupposti.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, interviene un accordo stragiudiziale tra le parti sul rapporto controverso, la Corte può dichiarare la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del processo per sopravvenuta carenza di interesse.
- La definizione transattiva della controversia giustifica, in linea generale, la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 è misura eccezionale e di natura sanzionatoria, che non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti; non opera automaticamente in presenza di sopravvenuta estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione del rapporto controverso può incidere sull'interesse a proseguire il ricorso per cassazione, determinando una sopravvenuta inammissibilità pratica della prosecuzione del giudizio, anche se formalmente la decisione viene resa in termini di estinzione del processo.
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