Ordinanza n. 1488/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva accolto il ricorso di primo grado contro l’inerzia dell’amministrazione
Esito
Favorevole al resistente (privati istanti)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha proposto appello contro la sentenza di accoglimento del ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Dal testo emerge che la controversia riguardava una richiesta di intervento formulata dai privati e il mancato esercizio, da parte dell’amministrazione, dei poteri connessi a tale richiesta. In sede cautelare il Comune non ha prospettato elementi idonei a dimostrare né la carenza di legittimazione a ricorrere degli appellati né l’avvenuta adozione di provvedimenti sulla richiesta di intervento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare di sospensione della sentenza. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris perché, a un primo sommario esame, gli appellati erano legittimati a ricorrere e l’amministrazione appellante non risultava aver adottato alcun provvedimento sulla richiesta di intervento. Ha escluso anche il periculum in mora, non ravvisando un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza; tale esecuzione costituiva, peraltro, conseguenza dell’inerzia della pubblica amministrazione, gravata dall’obbligo di procedere in relazione alle circostanze rappresentate dagli appellati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; l’istanza è stata respinta per l’insussistenza dei presupposti cautelari.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza presuppone la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora; la mancanza anche di uno solo dei due requisiti impedisce la concessione della misura.
- La legittimazione a ricorrere contro l’inerzia amministrativa sussiste, in via cautelare, quando il soggetto abbia formulato una richiesta di intervento riferita a circostanze specificamente rappresentate e l’amministrazione non abbia adottato alcuna determinazione al riguardo.
- L’inerzia dell’amministrazione, cui incombeva l’obbligo di procedere sulla richiesta ricevuta, non può essere utilmente invocata dalla stessa amministrazione come fonte di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza che impone di porvi rimedio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 7/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 156/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 157/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 158/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 159/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 160/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →