Cassazione Civile, Ordinanza n. 22331/2026 del 29/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico di ricerca. La dipendente aveva dedotto di avere svolto, per un periodo pluriennale, mansioni di livello dirigenziale presso la Direzione Affari del Personale dell’ente: dapprima come responsabile della direzione a seguito di conferimento di incarico, con attribuzione di indennità di direzione e di una ulteriore indennità prevista dal CCNL per la direzione di strutture particolarmente rilevanti; poi, dopo la contestazione degli organi di controllo e la richiesta di restituzione delle somme erogate, aveva domandato di trattenere quanto percepito e di ottenere differenze retributive per mansioni superiori, anche invocando l’art. 2041 c.c. Il Tribunale aveva escluso sia il diritto a trattenere le indennità, ritenendole indebitamente corrisposte e ripetibili ex art. 2033 c.c., sia il riconoscimento delle mansioni dirigenziali superiori. La Corte d’appello, invece, aveva confermato la ripetibilità dell’indebito ma aveva riconosciuto che la posizione e le funzioni svolte erano dirigenziali di seconda fascia, liquidando differenze retributive soltanto per la parte fissa e negando la retribuzione di risultato. In cassazione la lavoratrice ha censurato: 1) la ripetibilità dell’indebito, sostenendo che la percezione fosse avvenuta in buona fede e che l’art. 2033 c.c. dovesse essere disapplicato per contrasto con l’art. 1 Prot. 1 CEDU; 2) il criterio usato per quantificare il trattamento economico del superiore inquadramento, in particolare l’esclusione della parte variabile della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato; 3) l’omesso esame di fatti decisivi, tra cui l’erronea considerazione del percepito e il fatto di avere assunto, per un periodo, anche funzioni di direttore generale. L’ente ha proposto ricorso incidentale, contestando la qualificazione dirigenziale dell’ufficio e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle mansioni superiori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo ripetibile l’indebito retributivo percepito in buona fede nel pubblico impiego privatizzato, poiché la tutela dell’affidamento del percettore non elimina l’applicazione dell’art. 2033 c.c. ma, al più, consente una diversa tutela risarcitoria, non proposta nel caso concreto. Ha invece accolto nei limiti della motivazione il secondo motivo del ricorso principale: ha confermato che la retribuzione di risultato non è dovuta in mancanza di obiettivi assegnati e di valutazione del loro raggiungimento, ma ha censurato la Corte d’appello per avere escluso anche la retribuzione di posizione parte variabile, che non dipende dagli obiettivi ma dalla graduazione delle funzioni e dal valore economico attribuito alla posizione dirigenziale. Il terzo motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile perché i rilievi prospettati attenevano a errori di merito o a questioni già esaminate. Anche il ricorso incidentale dell’ente è stato dichiarato inammissibile, poiché mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale istruttorio già compiuta dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L’indebito oggettivo percepito nel pubblico impiego privatizzato è ripetibile anche se la somma è stata ricevuta in buona fede; l’affidamento del percettore non esclude la ripetizione, ma può rilevare solo ai fini di eventuali tutele diverse, come quella risarcitoria, se proposta e ne ricorrano i presupposti.
art. 1 Prot. 1 CEDU
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la non ripetibilità dell’indebito, ma la Corte esclude che nel caso concreto imponga la disapplicazione dell’art. 2033 c.c.
È richiamato nel percorso argomentativo sulla tutela dell’affidamento legittimo e sulla correttezza nell’esercizio della pretesa restitutoria.
È indicato dalla ricorrente come eventuale base per ottenere un ristoro, ma non risulta azionato in concreto come domanda risarcitoria idonea a evitare la ripetizione.
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
È la norma di riferimento per il diritto del dipendente alle differenze retributive per mansioni superiori nel pubblico impiego privatizzato.
artt. 16 e 17 d.lgs. n. 165/2001
Sono richiamati per definire le funzioni dirigenziali e per valutare se l’attività svolta fosse effettivamente di natura dirigenziale.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
È evocato nel confronto tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestionali, ma la Corte d’appello e la Cassazione chiariscono che non è l’unico parametro per qualificare la dirigenza.
Prevede l’indennità per la direzione di strutture tecniche e scientifiche; la Corte conferma che non spetta per strutture meramente amministrative.
art. 9 CCNL 5 marzo 1998
Riconosce un’indennità per la direzione di strutture tecniche e scientifiche particolarmente rilevanti; non è applicabile a strutture aventi funzione amministrativa.
art. 26 CCNL 28 luglio 2010
Disciplina la retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia, subordinandola alla preventiva assegnazione degli obiettivi e alla positiva verifica dei risultati.
art. 23 CCNL 28 luglio 2010
Regola la retribuzione di posizione, che dipende dalla graduazione delle funzioni e non dal raggiungimento di obiettivi.
art. 58 CCNL dirigenza Università/Ricerca 5 marzo 2008
Collega la retribuzione di posizione alla graduazione delle funzioni dirigenziali e alle connesse responsabilità.
art. 59 CCNL dirigenza Università/Ricerca 5 marzo 2008
Prevede fasce e valori economici della retribuzione di posizione per i dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
È richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in relazione al ricorso incidentale dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato la corresponsione di somme non dovute non si consolida per il solo fatto che il dipendente abbia ricevuto il pagamento in buona fede: la ripetizione ex art. 2033 c.c. resta in linea di principio ammissibile.
- La tutela dell’affidamento del percettore di somme indebite non elimina automaticamente l’azione di ripetizione; può semmai tradursi, ricorrendone i presupposti, in una diversa azione risarcitoria contro l’ente che abbia ingenerato l’errore.
- La retribuzione di risultato del dirigente è dovuta solo se gli obiettivi siano stati preventivamente assegnati e sia stato poi verificato il loro conseguimento; in mancanza, non può essere riconosciuta come voce retributiva.
- La retribuzione di posizione non dipende dagli obiettivi, ma dalla graduazione delle funzioni e dal valore economico attribuito alla posizione organizzativa; pertanto non può essere esclusa per le medesime ragioni relative alla retribuzione di risultato.
- Ai fini del riconoscimento delle mansioni dirigenziali superiori, la valutazione deve avere riguardo alla concreta articolazione delle funzioni e delle responsabilità svolte, non essendo necessario che ricorrano cumulativamente tutti i tratti tipici della dirigenza astrattamente elencati dalla normativa.
- Le censure in cassazione che mirino soltanto a una nuova valutazione del materiale istruttorio, o che denuncino come omesso un fatto in realtà esaminato dal giudice di merito, sono inammissibili.
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