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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00727/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva affermato la sua responsabilità per il reato contestato. Nel ricorso sono stati dedotti, in sintesi, due profili: da un lato, la pretesa inutilizzabilità della prova dichiarativa, perché un teste della polizia giudiziaria avrebbe consultato documenti a supporto della memoria in assenza di autorizzazione del giudice; dall'altro, la richiesta di riqualificare il fatto come delitto tentato, sostenendo che la condotta non avesse raggiunto la consumazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, osservando che le censure investivano valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, adeguata e immune da manifesta illogicità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che la previa consultazione di documenti da parte del teste di polizia giudiziaria, in assenza di autorizzazione del giudice, non comporta inutilizzabilità della prova e non integra la violazione dell'art. 514, comma 2, c.p.p., norma riferita al diverso divieto di lettura tecnica della documentazione della polizia giudiziaria. Ha inoltre respinto la doglianza sulla mancata configurazione del tentativo, rilevando che i giudici di merito avevano accertato la disponibilità materiale del bene sottratto, sia pure per breve tempo, circostanza che, secondo giurisprudenza consolidata, segna la consumazione del reato e esclude il tentativo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 514, comma 2, c.p.p.

    La disposizione disciplina il diverso divieto di lettura, in senso tecnico, della documentazione della polizia giudiziaria e non si applica alla previa consultazione di documenti da parte del teste a supporto della memoria.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che attengano alla ricostruzione del fatto e alla valutazione del materiale probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, adeguata e non manifestamente illogica.
  • La previa consultazione, da parte di un teste di polizia giudiziaria, di documenti utilizzati come ausilio mnemonico, ove avvenuta senza autorizzazione del giudice, non determina di per sé inutilizzabilità della prova.
  • L'art. 514, comma 2, c.p.p. riguarda il divieto di lettura tecnica degli atti della polizia giudiziaria e non può essere esteso alla mera consultazione di documenti da parte del dichiarante.
  • La disponibilità materiale del bene sottratto, anche se solo per un tempo breve, è sufficiente a integrare la consumazione del reato e a escludere la configurabilità del tentativo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, in assenza di ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaTentativo

Testo integrale

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