Cassazione Penale, Ordinanza n. 04085/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati che hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del GIP del Tribunale di Lodi, emessa il 27 marzo 2024, applicativa della pena. Dall'ordinanza emerge che i ricorsi deducevano, sostanzialmente, un preteso errore nella qualificazione giuridica del fatto. La Corte però osserva che tale censura era formulata solo nominalmente e non risultava immediatamente ricavabile né dal testo dell'imputazione né dal tenore della decisione impugnata; per apprezzarla sarebbe stato necessario un vaglio fattuale non consentito in sede di legittimità. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che la doglianza sulla qualificazione del fatto non era deducibile in cassazione nei termini prospettati perché implicava una verifica in fatto e non un errore immediatamente percepibile dal contenuto della contestazione o della sentenza impugnata. Ha quindi applicato le conseguenze ex art. 616 c.p.p., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso in camera di consiglio senza formalità, quando ne ricorrano i presupposti.
Alla declaratoria di inammissibilità seguono le conseguenze economiche previste dalla norma, con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza applicativa della pena quando la dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto non sia immediatamente evincibile dal testo dell'imputazione o della decisione impugnata e richieda invece una rivalutazione del fatto.
- Nel giudizio di legittimità non può essere devoluta una censura che, pur formalmente qualificata come errore di diritto, implichi in realtà un accertamento o una verifica in fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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