Cassazione Penale, Sentenza n. 30014/2025 del 29/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente lamentava che la sentenza di primo grado non fosse stata tradotta in lingua a lui comprensibile e che non fosse stata notificata personalmente, nonché la mancata traduzione dell'elezione di domicilio e della nomina del difensore di fiducia. In particolare sosteneva che la sentenza, pur tradotta in cinese, era stata notificata al difensore e non a lui, e che l'elezione di domicilio richiedeva traduzione diversa dalla procura speciale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sentenza era stata tradotta in lingua cinese e validamente notificata al domicilio eletto presso il difensore, ai sensi dell'art. 161 c.1 c.p.p.; la nomina del difensore e l'elezione di domicilio, essendo atti provenienti dall'imputato e contenuti in un atto inequivoco sottoscritto e con firma autenticata, non richiedevano traduzione nella lingua conosciuta dall'imputato. Inoltre il ricorrente non ha specificato vizi concreti derivanti dalla procedura e non ha sollevato tempestivamente la questione nel processo di primo grado. Condanna alle spese processuali e pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indica i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha invocato tali lett. per contestare l'interpretazione e l'applicazione delle norme processuali relative a traduzione e restituzione nel termine, ma la Corte ha ritenuto il motivo generico e inammissibile
Disciplina l'obbligo di traduzione degli atti processuali per l'indagato/alloglotta; la Corte ha interpretato che l'obbligo si riferisce agli atti compiuti dall'autorità giudiziaria o dal pubblico ministero, non agli atti provenienti direttamente dall'imputato (procura, nomina difensore, elezione domicilio)
Regola la restituzione nel termine per proporre impugnazione; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la restituzione, anche in considerazione della mancanza di allegazioni concrete su negligenza perdurante del difensore
Prevede la validità della notificazione presso il difensore domiciliatario; la Corte ha confermato che la notificazione al difensore, quale domicilio eletto dall'imputato, si è perfezionata correttamente
Stabilisce le formalità e la chiarezza richieste per l'elezione di domicilio; la Corte ha ritenuto che, nell'atto unico sottoscritto e con firma autenticata, l'elezione era chiara e inequivoca
Regolano i termini e le modalità per sollevare eccezioni nel corso del processo; la Corte ha sottolineato che l'eventuale omissione di traduzione, se rilevante, avrebbe dovuto essere dedotta tempestivamente durante il primo grado
Massime di principio
- La traduzione obbligatoria degli atti processuali (art.143 c.p.p.) è principalmente riferita agli atti formali dell'autorità (P.M. e giudice); atti provenienti direttamente dall'imputato (procura, nomina difensore, elezione domicilio) non richiedono di norma traduzione nella lingua conosciuta se risultano chiari e sottoscritti
- La notificazione effettuata presso il domicilio eletto dal difensore di fiducia è efficace a trasferire la conoscenza dell'atto all'imputato, salvo allegazione documentata e dettagliata di negligenza perdurante del difensore domiciliatario
- Per contestare efficacemente la mancanza di traduzione o altri vizi formali occorre specificare i concreti pregiudizi subiti e sollevare tempestivamente la questione nel corso del processo, nei termini previsti dagli artt.180 e 182 c.p.p.
- La richiesta di restituzione nel termine (art.175 c.p.p.) richiede prova del caso fortuito o della forza maggiore ovvero della rilevante negligenza del difensore; la sola asserzione generica non è sufficiente
- Le impugnazioni che non sviluppano deduzioni concrete e non confrontano specificamente la motivazione del giudice sono spesso dichiarate inammissibili per genericità o aspecificità
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