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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30014/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente lamentava che la sentenza di primo grado non fosse stata tradotta in lingua a lui comprensibile e che non fosse stata notificata personalmente, nonché la mancata traduzione dell'elezione di domicilio e della nomina del difensore di fiducia. In particolare sosteneva che la sentenza, pur tradotta in cinese, era stata notificata al difensore e non a lui, e che l'elezione di domicilio richiedeva traduzione diversa dalla procura speciale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sentenza era stata tradotta in lingua cinese e validamente notificata al domicilio eletto presso il difensore, ai sensi dell'art. 161 c.1 c.p.p.; la nomina del difensore e l'elezione di domicilio, essendo atti provenienti dall'imputato e contenuti in un atto inequivoco sottoscritto e con firma autenticata, non richiedevano traduzione nella lingua conosciuta dall'imputato. Inoltre il ricorrente non ha specificato vizi concreti derivanti dalla procedura e non ha sollevato tempestivamente la questione nel processo di primo grado. Condanna alle spese processuali e pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cpp (lett. b) ed e))

    Indica i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha invocato tali lett. per contestare l'interpretazione e l'applicazione delle norme processuali relative a traduzione e restituzione nel termine, ma la Corte ha ritenuto il motivo generico e inammissibile

  • art. 143 c.p.p.

    Disciplina l'obbligo di traduzione degli atti processuali per l'indagato/alloglotta; la Corte ha interpretato che l'obbligo si riferisce agli atti compiuti dall'autorità giudiziaria o dal pubblico ministero, non agli atti provenienti direttamente dall'imputato (procura, nomina difensore, elezione domicilio)

  • art. 175 c.p.p.

    Regola la restituzione nel termine per proporre impugnazione; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la restituzione, anche in considerazione della mancanza di allegazioni concrete su negligenza perdurante del difensore

  • art. 161 c.p.p. comma 1

    Prevede la validità della notificazione presso il difensore domiciliatario; la Corte ha confermato che la notificazione al difensore, quale domicilio eletto dall'imputato, si è perfezionata correttamente

  • art. 162 c.p.p. comma 1

    Stabilisce le formalità e la chiarezza richieste per l'elezione di domicilio; la Corte ha ritenuto che, nell'atto unico sottoscritto e con firma autenticata, l'elezione era chiara e inequivoca

  • artt. 180 e 182 c.p.p.

    Regolano i termini e le modalità per sollevare eccezioni nel corso del processo; la Corte ha sottolineato che l'eventuale omissione di traduzione, se rilevante, avrebbe dovuto essere dedotta tempestivamente durante il primo grado

Massime di principio

  • La traduzione obbligatoria degli atti processuali (art.143 c.p.p.) è principalmente riferita agli atti formali dell'autorità (P.M. e giudice); atti provenienti direttamente dall'imputato (procura, nomina difensore, elezione domicilio) non richiedono di norma traduzione nella lingua conosciuta se risultano chiari e sottoscritti
  • La notificazione effettuata presso il domicilio eletto dal difensore di fiducia è efficace a trasferire la conoscenza dell'atto all'imputato, salvo allegazione documentata e dettagliata di negligenza perdurante del difensore domiciliatario
  • Per contestare efficacemente la mancanza di traduzione o altri vizi formali occorre specificare i concreti pregiudizi subiti e sollevare tempestivamente la questione nel corso del processo, nei termini previsti dagli artt.180 e 182 c.p.p.
  • La richiesta di restituzione nel termine (art.175 c.p.p.) richiede prova del caso fortuito o della forza maggiore ovvero della rilevante negligenza del difensore; la sola asserzione generica non è sufficiente
  • Le impugnazioni che non sviluppano deduzioni concrete e non confrontano specificamente la motivazione del giudice sono spesso dichiarate inammissibili per genericità o aspecificità

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