Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33254/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano relativa al recesso dal rapporto di lavoro del Sig. Catano: RCS contestava l'esclusione della giusta causa del licenziamento e denunciava l'omesso esame di fatti decisivi (ruolo di controllo del dirigente, firme su mandati di pagamento, segnalazioni di irregolarità). Catano ha resistito e ha proposto ricorso incidentale su questioni relative alla tardività della contestazione disciplinare e alla giustificatezza del recesso; oggetto anche questioni economiche (indennità fissa e incidenza sul TFR) e danno all'immagine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale proposto da RCS sia il ricorso incidentale di Catano. La Corte ha richiamato i limiti dell'art. 360 c.p.c. n.5 (impossibilità di rivedere il giudizio di merito salvo omesso esame di fatto specifico e decisivo) e ha ritenuto che RCS non abbia individuato un fatto storico omesso tale da mutare l'esito. Anche i motivi incidentali di Catano, che in sostanza impugnavano valutazioni di merito (tardività della contestazione, giustificatezza), sono stati dichiarati inammissibili. Spese compensate; la Corte ha altresì rilevato i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n.5

    La Corte ricorda che il vizio d'omesso esame di fatto ai sensi di questa norma consente la cassazione solo se venga indicato un fatto storico omesso, oggettivamente desumibile dagli atti, e tale da essere decisivo per modificare l'esito della controversia; non autorizza una nuova valutazione di merito.

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n.3

    Invocato per presunte violazioni di legge (es. norme sul procedimento disciplinare), la Corte ha verificato che molte doglianze erano in realtà contestazioni della valutazione probatoria, non sindacabili in cassazione mediante questa norma.

  • artt. 2104, 2105, 2119, 2697 c.c.

    Riferimenti alle norme sul contenuto della prestazione lavorativa, doveri del prestatore d'opera e sull'onere della prova; la Corte segnala che le questioni sollevate attengono alla valutazione probatoria delle responsabilità gestionali del dirigente e quindi al merito.

  • art. 3 l. n. 604/1966

    Norma sulla tutela contro il licenziamento illegittimo: presa in considerazione nel quadro della valutazione sulla legittimità del recesso, ma la decisione finale su giustificatezza/giusta causa rimane fondata su valutazione di merito.

  • art. 7 l. n. 300/1970

    Norma sul procedimento disciplinare (contestazione e termini): la corte ha ritenuto che le doglianze sulla tardività della contestazione fossero questioni di fatto e non idonee a giustificare la cassazione se non individuando un concreto errore di diritto.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Riferimenti alle regole probatorie e all'onere della prova; la Corte ha valutato che le contestazioni attengono alla valutazione delle risultanze probatorie di merito.

  • art. 23 comma 8-bis D.L. 137/2020 conv. L. n.176/2020

    Disposizione procedurale che consente alla Procura Generale di depositare conclusioni scritte; in questo procedimento la Procura ha depositato conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale.

  • art. 27 (contratto collettivo dirigenti)

    Richiamato in relazione alla disciplina dei dirigenti e al trattamento del recesso: la Corte sottolinea la distinzione tra giusta causa e giustificatezza nel licenziamento dei dirigenti, con ampia valutazione discrezionale del datore.

  • art. 13 comma 1-bis e comma quater DPR n.115/2002

    Norme sul contributo unificato: la Corte attesta la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale e di quello incidentale ove dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile ottenere la revisione del merito: per un vizio di omesso esame ai sensi dell'art.360,1,n.5 c.p.c. occorre indicare uno o più fatti storici specifici, desumibili dagli atti, la cui mancata considerazione sia stata decisiva e idonea a cambiare il giudizio.
  • Le questioni relative alla valutazione delle firme, documenti contabili e della responsabilità gestionale di un dirigente sono essenzialmente questioni di fatto e prova; vanno dedotte e provate nei gradi di merito e difficilmente riformate in cassazione.
  • Per i dirigenti il giudizio sul recesso distingue tra 'giusta causa' (richiede prova diretta di gravissima inadempienza) e 'giustificatezza' del licenziamento (consente valutazione globale e ragionevole del datore di lavoro, con più ampia discrezionalità).
  • La tardività della contestazione disciplinare e la conformità del procedimento disciplinare sono valutazioni che dipendono dalle risultanze probatorie e, salvo violazioni di legge chiaramente individuabili, sono sindacabili solo nei limiti del diritto.
  • In caso di reciproca soccombenza parziale le spese possono essere compensate; cortesemente occorre verificare l'eventuale applicazione di contributi unificati aggiuntivi qualora previsti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.