Cassazione Civile, Sentenza n. 33127/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Fantilli chiedeva il riconoscimento del diritto al trattamento di integrazione salariale straordinario (cassa integrazione) per il periodo 25/05/2006-24/05/2007 e al trattamento economico di mobilità per 12 mesi a decorrere dal 25/05/2007, sostenendo che la società Global Network Service, dichiarata fallita senza autorizzazione all'esercizio provvisorio, rientrasse tra le imprese destinatarie del trattamento. La Corte d'appello aveva accolto la domanda nonostante un decreto direttoriale successivo avesse annullato la precedente autorizzazione concessa; l'INPS ha impugnato sostenendo che l'annullamento amministrativo del provvedimento di ammissione al trattamento fa venir meno il titolo per pretendere le prestazioni (ossia non sussisteva un diritto soggettivo), che la materia dell'ammissione è riservata alla giurisdizione amministrativa per la tutela dell'interesse legittimo e che la Corte territoriale aveva erroneamente qualificato l'azienda come "industriale" pur essendo assoggettata a diverso inquadramento previdenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'INPS, affermando che l'ammissione al trattamento straordinario è un provvedimento amministrativo autoritativo che comporta, fino a quando non vi sia un provvedimento favorevole definitivo, una situazione di interesse legittimo; l'atto di ammissione ha efficacia costitutiva e il suo annullamento amministrativo fa venire meno il titolo per l'insorgenza del rapporto previdenziale e quindi del diritto soggettivo alla prestazione. Perciò la sentenza impugnata della Corte d'appello è stata cassata e la causa decisa nel merito con rigetto della domanda di Fantilli. Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 3 (comma 1 e 2)
Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese ... in caso di dichiarazione di fallimento ... Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi. (segue la disciplina della proroga nel comma 2).
La Corte ha ritenuto che l'ammissione al trattamento prevista dall'art. 3 non sia automatica: la presentazione della domanda implica un potere di valutazione dell'Amministrazione e l'ammissione consiste in un provvedimento autoritativo con margine discrezionale; dunque l'annullamento di tale provvedimento fa venir meno il titolo alla prestazione
Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 7
Riferimento al trattamento economico di mobilità spettante ai lavoratori collocati in mobilità dalle imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale.
La Corte ha confermato che il diritto al trattamento di mobilità è collegato all'ammissione al trattamento straordinario; se l'ammissione viene annullata viene meno anche il presupposto per il riconoscimento della mobilità connessa
Legge n. 92 del 2012 (modifiche alla disciplina)
La sentenza richiama le modifiche normative del 2012 come contesto di applicazione e per spiegare l'evoluzione funzionale del trattamento (da strumento più assistenziale), ma opera il giudizio secondo il testo vigente ratione temporis (ante modifiche ove rilevante)
Legge 25 luglio 1975, n. 164, artt. 1 e 10
Richiamate tra le norme indicate dall'INPS nel gravame; la Corte non ha ritenuto dirimente l'argomento difensivo correlato a tali disposizioni rispetto al principio generale sulla natura autoritativa dell'ammissione
Legge 21 marzo 1865, n. 2248, art. 5
Citata dall'INPS nelle censure istruttorie; la Corte non ha basato la decisione su questa norma, che comunque non modifica il principio secondo cui l'ammissione al beneficio è provvedimento autoritativo
Cass. Sez. Un. n. 5462/2009 (giurisprudenza della Corte costituzionalmente richiamata)
Richiamata per il principio consolidato: la pubblica amministrazione che ammette al beneficio compie valutazioni autoritative e l'interessato ha interesse legittimo fino al provvedimento favorevole; solo il provvedimento favorevole genera diritti soggettivi tutelabili in sede ordinaria
Consulta, ordinanza n. 18/2001
Utilizzata dalla parte resistente per sostenere l'idea di applicazione "automatica" dell'intervento straordinario in caso di fallimento; la Corte di cassazione valuta e distingue tale orientamento, ritenendo comunque che non esista un automatismo giuridico assoluto
Massime di principio
- L'ammissione a trattamenti previdenziali/assistenziali concessi su provvedimento amministrativo (es. cassa integrazione straordinaria) costituisce un provvedimento autoritativo: fino a provvedimento favorevole definitivo la posizione del richiedente è interesse legittimo, non diritto soggettivo.
- L'annullamento amministrativo del provvedimento di ammissione fa venir meno il titolo costitutivo del rapporto previdenziale e quindi il lavoratore non può automaticamente pretendere le prestazioni in sede ordinaria.
- Se si vuole contestare l'annullamento o il diniego di ammissione è generalmente necessario agire in sede amministrativa per la tutela dell'interesse legittimo; solo il provvedimento positivo, una volta acquisito in modo definitivo, genera azionabilità in sede ordinaria per diritti patrimoniali.
- La disciplina normativa va valutata nel suo insieme: anche quando la legge sembra prevedere l'accesso in presenza di eventi obiettivi (es. fallimento), la previsione della domanda e del provvedimento amministrativo lascia spazio a valutazioni discrezionali; non dare per scontato l'automaticità dell'erogazione.
- In casi analoghi, prima di instaurare un giudizio ordinario per ottenere prestazioni, verificare la sussistenza di un provvedimento amministrativo favorevole non annullato e valutare la possibilità di impugnare amministrativamente l'annullamento (giurisdizione amministrativa) o di chiedere il riesame del provvedimento.
- Nelle controversie lavoristiche collegate a procedure concorsuali, accertare la qualificazione giuridica dell'impresa (industriale vs terziario) è rilevante ma secondario rispetto al problema del titolo amministrativo: senza un provvedimento di ammissione efficace non si genera il diritto alle prestazioni.
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