Cassazione Civile, Sentenza n. 33144/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPGI ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la pronuncia di primo grado, la quale aveva dichiarato illegittime le trattenute operate dall'INPGI sulla pensione di Gambarotta in applicazione dell'art. 15 del Regolamento INPGI (d.m. 24.7.1995) che prevedeva la decurtazione della pensione in caso di percezione di redditi da lavoro. L'Istituto sosteneva la propria autonomia normativa, riferendosi alla disciplina delle 'casse privatizzate' (d.lgs. n. 509/1994) e a precedenti decisioni (fra cui Cass. S.U. n. 17589/2015), per affermare la legittimità della diversa disciplina regolamentare in materia di cumulo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPGI, confermando che per gli iscritti all'INPGI si applica la stessa disciplina sul cumulo tra pensione e redditi da lavoro prevista per l'assicurazione generale obbligatoria (INPS). La Corte ha ritenuto che l'art. 72 (e le norme correlate) estenda al regime delle forme sostitutive dell'AGO il regime di cumulabilità introdotto per l'AGO, e che l'autonomia regolamentare dell'INPGI non possa derogare a tale disciplina. È stata inoltre compensata la spese del giudizio e disposto il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
Regolamento INPGI (d.m. 24.7.1995), art. 15
La norma regolamentare prevedeva la decurtazione della pensione in caso di redditi da lavoro; è stata disapplicata perché contrastante con la disciplina di legge applicabile al cumulo tra pensione e redditi da lavoro.
Legge n. 388/2000, art. 72, commi 1 e 2
«a decorrere dal 10 gennaio 2003 il regime di totale cumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, prevista dall'art. 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento»
La formulazione letterale legittima l'applicazione del regime di cumulabilità, introdotto per l'AGO, anche alle forme sostitutive dell'AGO; tale norma costituisce la base per disapplicare disposizioni regolamentari incompatibili.
Legge n. 388/2000, art. 76, comma 4
Riconosce autonomia gestionale, organizzativa e contabile all'INPGI ma in modo coordinato con le regole della previdenza obbligatoria; quindi l'autonomia non è illimitata rispetto a regole fondamentali del sistema previdenziale.
D.Lgs. n. 509/1994, artt. 1, 2, 3
Disciplinano la privatizzazione di enti previdenziali; l'INPGI è tra gli enti privatizzati ma tale status non consente una deroga generale alla disciplina del cumulo quando la legge statale la estende alle forme sostitutive.
Cass. S.U. n. 17589/2015
Decisione delle Sezioni Unite richiamata dall'INPGI: la Corte di cassazione chiarisce però che quella pronuncia va riferita al contesto specifico del d.l. n. 201/2011 e non costituisce criterio interpretativo generale da estendere automaticamente ad altre disposizioni (quali art. 72/388 e art. 44/289).
Giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 1098/2012; Cass. nn. 19573/2019 e 21470/2020)
La Corte ha consolidato l'orientamento secondo cui la disciplina del cumulo prevista per l'AGO si applica anche agli iscritti all'INPGI quando la legge lo prevede o quando la ratio normativa lo impone; tali pronunce supportano la disapplicazione di norme regolamentari incompatibili.
D.L. n. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009), art. 19, comma 18-ter, lett. a), punto 2 (inserimento nell'art. 37, L. n. 416/1981 del comma 1-bis)
Prevede l'onere a carico dello Stato per parte dei trattamenti di pensione anticipata erogati dall'INPGI, dimostrando che l'autonomia finanziaria dell'INPGI non è assoluta e che esistono collegamenti finanziari con la fiscalità generale.
Legge n. 289/2002, art. 44 (commi rilevanti citati)
Norme collegano e coordinano l'applicazione di regimi di cumulabilità alle forme sostitutive; utilizzate dalla Corte per giustificare l'estensione del regime AGO anche all'INPGI.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-quater e 1-bis
Norme procedurali sul contributo unificato impiegate dalla Corte per disporre l'ulteriore versamento a carico del ricorrente in ragione del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Se un ente previdenziale gestisce una forma sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, le sue norme regolamentari non possono derogare alle disposizioni legislative che estendono al regime AGO le regole sul cumulo pensione/reddito: in presenza di contrasto la norma regolamentare va disapplicata.
- L'autonomia gestionale degli enti privatizzati (d.lgs. n. 509/1994) è reale ma non assoluta: deve coordinarsi con le norme di rango primario che disciplinano aspetti essenziali del sistema previdenziale (es. cumulo), soprattutto quando la legge espressamente estende regimi all'insieme delle forme sostitutive.
- Le pronunce delle Sezioni Unite vanno valutate nel loro contesto fattuale e normativo: un precedente che limita l'estensione di una norma in un contesto (es. misure di contenimento della spesa) non opera automaticamente come principio generale applicabile a disposizioni diverse.
- In caso di contrasto tra regolamenti interni di un ente e norme statali che regolano il cumulo, è probabile che la giurisprudenza prevalente disponga la disapplicazione delle norme interne e applichi la disciplina statale.
- Per valutare la legittimità di trattenute o decurtazioni pensionistiche operate da enti privatizzati, occorre verificare la natura della forma previdenziale (se sostitutiva/esclusiva) e la presenza di norme legislative che estendono al medesimo regime le regole dell'AGO; la mera qualifica di ente privatizzato non garantisce potestà normativa assoluta.
- La presenza di interventi di natura fiscale o di compartecipazione dello Stato (es. rimborsi o coperture finanziarie) può essere considerata elemento indicativo dei limiti dell'autonomia finanziaria dell'ente e rafforzare l'applicabilità della disciplina statale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 10 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33045/2021 del 10/11/2021
- Sentenza lavoro · 10 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33127/2021 del 10/11/2021
- Sentenza lavoro · 10 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33128/2021 del 10/11/2021
- Sentenza lavoro · 10 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33129/2021 del 10/11/2021
- Sentenza lavoro · 10 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33130/2021 del 10/11/2021
- Sentenza lavoro · 10 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33154/2021 del 10/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →