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Ordinanza

Ordinanza n. 3281/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00046/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202606251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TRGA di Bolzano che aveva respinto la domanda cautelare contro atti di compensazione del GSE e la pretesa creditoria sottostante

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha appellato l'ordinanza cautelare del TRGA di Bolzano che aveva respinto la domanda di sospensione degli atti di compensazione adottati dal GSE. Nel giudizio è stata reiterata l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice di primo grado. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa relativa alle procedure e ai provvedimenti concernenti la produzione di energia. Quanto alla competenza territoriale, il GSE è un soggetto pubblico a carattere ultraregionale con sede in Roma; gli effetti degli atti contestati non sono limitati alla Provincia di Bolzano, poiché le somme confluiscono su un unico conto nazionale incidendo sul Conto energia; inoltre, la controversia comprende non solo l'annullamento degli atti di compensazione, ma anche l'accertamento dell'insussistenza del credito vantato dal GSE, riguardando quindi l'intero rapporto amministrativo tra le parti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'incompetenza territoriale del TRGA di Bolzano in favore del TAR Lazio, sede di Roma, davanti al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. e potrà essere riproposta la domanda cautelare ai sensi dell'art. 15, comma 8, c.p.a. Nondimeno, ha accolto temporaneamente la domanda cautelare e, riformando l'ordinanza impugnata, ha sospeso l'efficacia degli atti contestati in primo grado. La misura è stata concessa per evitare che l'appellante rimanesse privo di tutela cautelare fino all'instaurazione del giudizio davanti al giudice competente, in applicazione del principio di immanenza e indefettibilità della tutela cautelare ricavato dall'art. 24 Cost. La sospensione perde efficacia alla scadenza di trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza. Le spese dell'incidente cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia

    La controversia sugli atti di compensazione relativi al Conto energia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di produzione di energia.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

    La competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione autrice dell'atto, salvo il criterio degli effetti diretti limitati territorialmente; quest'ultimo non opera quando gli effetti si estendono sull'intero territorio nazionale.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto

    Per gli atti di un soggetto pubblico ultraregionale, quando non ricorre una limitazione territoriale degli effetti, è competente il TAR nella cui circoscrizione il soggetto ha sede.

  • art. 13, comma 4, c.p.a.

    La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.

    L'incompetenza territoriale inderogabile opera anche nella fase cautelare.

  • art. 15, comma 1, c.p.a.

    Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado

    Il difetto di competenza può essere rilevato d'ufficio anche nel giudizio di appello cautelare, in forza del rinvio operato dall'art. 62, comma 4, c.p.a.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La causa può essere riassunta davanti al giudice territorialmente competente.

  • art. 15, comma 7, c.p.a.

    La disciplina della perdita di efficacia della misura cautelare è applicata analogicamente per fissare la durata temporanea della misura concessa dal giudice d'appello.

  • art. 15, comma 8, c.p.a.

    Davanti al giudice dichiarato competente può essere riproposta la domanda cautelare.

  • art. 62 c.p.a.

    Consente l'appello cautelare e, al comma 4, rende applicabile in tale sede la disciplina sulla rilevabilità del difetto di competenza.

  • art. 24 Cost.

    La tutela cautelare è considerata forma di tutela immanente e indefettibile, necessaria a evitare una temporanea totale privazione di protezione giurisdizionale.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative ad atti di un soggetto pubblico a carattere ultraregionale, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione il soggetto ha sede quando gli effetti diretti degli atti non sono limitati all'ambito territoriale di una specifica regione o provincia.
  • La competenza territoriale inderogabile deve essere rilevata anche in sede di appello cautelare e impedisce al giudice territorialmente incompetente di definire stabilmente la controversia cautelare.
  • Quando il giudice di primo grado abbia respinto la domanda cautelare e sia dichiarato territorialmente incompetente, il giudice d'appello può concedere una tutela cautelare temporanea, in applicazione analogica dell'art. 15, comma 7, c.p.a., per evitare che la parte resti priva di protezione fino alla riassunzione davanti al giudice competente.
  • La tutela cautelare temporanea concessa dal giudice d'appello in caso di declaratoria di incompetenza perde efficacia dopo trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, così da consentire la riassunzione della causa e la riproposizione della domanda cautelare davanti al giudice competente.
  • La controversia che comprende sia l'annullamento di atti di compensazione sia l'accertamento dell'insussistenza del credito vantato dall'amministrazione può riguardare l'intero rapporto amministrativo e non essere ricondotta a una controversia territorialmente limitata agli effetti economici prodotti nell'ambito locale.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiGiurisdizione e ripartoCompetenzaTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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