Cassazione Penale, Sentenza n. 10082/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato il Tribunale per travisamento per omissione, rilevando che l'ordinanza impugnata non aveva valutato i materiali rinvenuti all'esecuzione della misura, elementi potenzialmente decisivi per la valutazione delle esigenze cautelari. Per tale motivo ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Brescia e ha rinviato gli atti al medesimo Tribunale per un nuovo esame.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 08/10/2024 del Tribunale di Brescia che aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. del 05/08/2024 con cui era stata applicata a Nicolò Fornasari la misura cautelare della custodia in carcere per concorso in corruzione dell'agente di polizia penitenziaria. Il P.M. deduceva carenza e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe omesso di valutare elementi concreti emersi all'esecuzione della misura (smartphone, carte di credito, timbri di società, macchina conta soldi, rilevatore di apparecchiature GPS, telecamere e microspie) che indicavano il possibile inserimento attuale dell'indagato in contesti illeciti diversi e tali da giustificare esigenze cautelari.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia; indicazione della norma che regola la competenza per il nuovo esame dopo annullamento dell'ordinanza
normativa sulle misure cautelari (Codice di Procedura Penale)
Principio secondo cui l'applicazione o la revoca di misure cautelari deve essere motivata con valutazione specifica delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione del reato) e con esame degli elementi probatori necessari: l'omissione di valutare dati rilevanti integra vizio della motivazione
Massime di principio
- In sede di valutazione delle esigenze cautelari il giudice deve considerare e motivare espressamente ogni elemento di fatto pertinente emerso in fase di esecuzione della misura; l'omissione di valutazione di dati rilevanti può determinare l'annullamento del provvedimento
- Il rinvenimento di strumenti riconducibili ad attività illecite (strumenti contabili, dispositivi di intercettazione o altri oggetti anomali rispetto allo stato dell'indagato) costituisce un elemento che, salvo adeguata e circostanziata spiegazione, può essere valutato come indice di inserimento in contesti criminali e quindi di sussistenza di esigenze cautelari
- Il pubblico ministero può impugnare provvedimenti di revoca o mancata applicazione di misure cautelari per vizio di motivazione; la corte d'appello verifica la completezza della valutazione e può annullare e rinviare per nuovo esame quando riscontri omissioni rilevanti
- Per difendersi efficacemente in casi simili, l'indagato o il difensore dovrebbero fornire spiegazioni specifiche e documentate in ordine al possesso degli oggetti rinvenuti (provenienza, uso lecita) per consentire al giudice di valutare se quegli elementi giustifichino esigenze cautelari
- Nella valutazione della sussistenza di esigenze cautelari vanno bilanciati i collegamenti passati con gruppi criminali e la presenza attuale di elementi concreti che possano indicare rischi di reiterazione o inquinamento probatorio; giudizi generici sul venir meno di collegamenti richiedono supporto probatorio esplicito
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