Cassazione Penale, Sentenza n. 12235/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, aveva chiesto autorizzazione ad allontanarsi dalla regione per recarsi periodicamente nelle province de L'Aquila e Pescara per svolgere funzioni di direttore dei lavori in cantieri connessi alle sue aziende. Il Magistrato di sorveglianza ha rigettato l'istanza rinviando a un precedente provvedimento del 30/09/2024 che indicava una "residua pericolosità sociale" senza fornire motivazione specifica rispetto alla nuova richiesta. In cassazione si è censurata l'insufficiente e generica motivazione, la mancata considerazione del percorso riabilitativo, del buon andamento dell'attività imprenditoriale, delle misure proposte per contemperare esigenze sociali e lavorative e l'assenza di valutazione della precedente autorizzazione positiva del 16/08/2024
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Magistrato di sorveglianza di Lecce per un nuovo esame. La decisione si fonda su due principali rilievi: (1) il provvedimento impugnato manca di una motivazione concreta e specifica che spieghi perché l'allontanamento periodico sia incompatibile con la "residua pericolosità sociale"; (2) il provvedimento è contraddittorio rispetto alla precedente autorizzazione (16/08/2024) che aveva consentito uscite lavorative senza criticità emerse. La Corte ricorda la giurisprudenza sulla ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le modalità di esecuzione della misura alternativa e sull'obbligo motivazionale correlato al giudizio prognostico e ai principi di progressività trattamentale. Il Magistrato dovrà riesaminare la richiesta valutando compiutamente il percorso rieducativo, le esigenze lavorative, le eventuali cautele di controllo e proporre motivazione idonea se reitera il diniego
Norme richiamate
art. 47, comma 2, Ordinamento penitenziario
Norma richiamata per la valutazione della compatibilità dell'allontanamento dal luogo di svolgimento della misura alternativa rispetto alle esigenze di reinserimento; la Corte richiede che tale valutazione sia motivata concretamente dal giudice
art. 57, Ordinamento penitenziario
Richiama l'esigenza di coordinamento tra autorità penitenziarie e giudiziarie e la valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per l'esecuzione delle misure alternative; la censura riguarda l'errata o carente interpretazione applicativa da parte del Magistrato
art. 27, comma 3, Costituzione
Citato in relazione all'obbligo di motivazione delle modalità di esecuzione della misura alternativa, inserendole nel giudizio prognostico previsto dalla Costituzione in tema di trattamento rieducativo
Sez. 1, n. 34727 del 31/05/2024 (Dissegna)
Giurisprudenza confermante l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi delle misure alternative quando si contestano le prescrizioni imposte
Sez. 1, n. 2026 del 07/04/1998 (Girardo)
Principio secondo cui le prescrizioni dell'affidamento in prova vanno motivate come parte del giudizio prognostico; la mancanza di motivazione delle prescrizioni rende il provvedimento viziato
Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019 (Froncillo)
Richiama il principio della progressività trattamentale nelle misure alternative, che impone al giudice di considerare incrementi graduali di autonomia nell'esecuzione della misura
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è ammissibile anche quando si impugna la regolazione delle modalità di esecuzione di una misura alternativa (es. prescrizioni o divieti di allontanamento)
- Il giudice che nega autorizzazioni connesse all'esecuzione di una misura alternativa deve fornire motivazione specifica e concreta collegando il diniego al giudizio prognostico sulla pericolosità sociale
- Non è sufficiente un rinvio generico a precedenti provvedimenti: ogni nuova richiesta va valutata autonomamente alla luce dell'attuale situazione del soggetto (progressi riabilitativi, comportamenti positivi, esigenze lavorative)
- Una precedente autorizzazione concessa e rispettata dal beneficiario può rendere il successivo diniego contraddittorio se non adeguatamente motivato
- Il principio della progressività trattamentale richiede che, salvo ragioni ostative specifiche, il giudice valuti misure meno restrittive e cautele alternative (es. controlli, limitazioni di tempo/periodicità) prima di un rifiuto assoluto
- Nelle decisioni il Magistrato dovrebbe indicare misure di controllo e coordinamento (es. notifiche, obblighi di rendiconto, limiti temporali) come possibili garanzie per contemperare esigenze di tutela sociale e lavorative
- Per pratiche aziendali o lavorative rilevanti ai fini della sopravvivenza dell'impresa, il giudice dovrebbe esplicitamente valutare l'impatto del diniego sui terzi (contratti, responsabilità contrattuale) e motivare la scelta in modo bilanciato
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