Cassazione Civile, Sentenza n. 14323/2021 del 25/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha dichiarato la giurisdizione del Giudice ordinario ritenendo che la domanda attiene a illecito civile ex art. 2043 c.c. e non a provvedimento autoritativo amministrativo; ha cassato la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva dichiarato l'inammissibilità e ha rinviato la causa al Tribunale. Ha condannato le amministrazioni intimate al rimborso delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di risarcimento danni per l'inquinamento e l'impossibilità di svolgere l'attività del Cantiere Nautico Rais a causa della mancata manutenzione di un canale realizzato nel progetto di bonifica dello Stagno di Santa Gilla (anni 1990/1991). La controversia ha dato luogo a un conflitto negativo di giurisdizione tra Giudice ordinario (Tribunale di Cagliari, pronunce declinatorie) e Giudice amministrativo (TAR Sardegna, pronuncia declinatoria).
Norme richiamate
art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1
art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1
Richiamato in relazione al possibile vizio denunciabile quando vi sia notifica non corretta e decisioni declinatorie concorrenti che integrano conflitto reale negativo; consente sindacato in Cassazione del vizio procedurale.
La condotta omissiva della pubblica amministrazione in materia di custodia e manutenzione può configurare illecito civile risarcibile davanti al giudice ordinario ai sensi di questa norma.
R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 (art. 140 lett. e) e art. 143)
R.D. n. 1775 del 1933, art. 140 lett. e) e art. 143
La Corte ritiene che le disposizioni relative al ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche non trovino applicazione quando la pretesa concerne un illecito omissivo di manutenzione e non un provvedimento amministrativo impugnabile.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (massime richiamate)
Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2020 n. 23908; Cass., Sez. Un., 14 marzo 2011 n. 5926; Cass., Sez. Un., 4 aprile 2019 n. 9318
Confermano il principio che la violazione delle regole di diligenza nella sistemazione e manutenzione del suolo pubblico, quando produce danno patrimoniale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella amministrativa di legittimità.
Massime di principio
- Se il danno denunciato deriva da una condotta omissiva di custodia o manutenzione della pubblica amministrazione e si invoca il risarcimento ex art. 2043 c.c., la giurisdizione competente è normalmente il giudice ordinario, salvo che la controversia riguardi un atto amministrativo autoritativo.
- Per distinguere giurisdizione amministrativa da giurisdizione ordinaria valutare il petitum sostanziale: se la domanda chiede il sindacato su un provvedimento amministrativo o su scelte autoritative prevale il giudice amministrativo; se riguarda il risarcimento per illecito derivante da omissione di doveri di custodia prevale il giudice ordinario.
- Quando esistono decisioni declinatorie contrastanti emesse su identica domanda può configurarsi un conflitto reale negativo di giurisdizione e la soluzione spetta alle Sezioni Unite della Cassazione: va verificata l'identità del petitum sostanziale.
- Attenzione formale alle notifiche e alle impugnazioni: sentenze declinatorie non impugnate possono formare giudicato formale, ma vizi procedurali nella notifica o nella formazione del giudicato possono consentire intervento in Cassazione ai sensi dell'art. 362 c.p.c.
- In situazioni simili conviene formulare la domanda in modo chiaro sul titolo della pretesa (risarcimento per illecito) e documentare l'elemento omissivo di custodia e manutenzione per orientare la competenza verso il giudice ordinario.
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