Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14216/2021 del 25/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo al reddito d'impresa 2006 emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza e disconoscimento di costi per difetto di inerenza. In cassazione la società deduceva un unico motivo di nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 31 comma 1 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 101 c.p.c., sostenendo che non era stata comunicata l'avviso di trattazione almeno 30 giorni prima dell'udienza davanti alla CTR: la raccomandata contenente l'avviso di udienza non si sarebbe perfezionata perché presso la sede legale non sarebbe stato lasciato l'avviso di giacenza e, comunque, la giacenza sarebbe avvenuta il 4/3/2014 mentre l'udienza era fissata il 27/3/2014

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la raccomandata riportava avviso di giacenza sottoscritto dal portiere in data 3/2/2014; la notifica si è perfezionata il 13/2/2014 (decimo giorno dal deposito presso l'ufficio postale) e quindi entro il termine di 30 giorni precedente l'udienza del 27/3/2014. Pertanto la CTR non era nulla e la ricorrente ha avuto la regolare conoscenza dell'udienza. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio per euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito e rilievo dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 31 comma 1

    Stabilisce il termine minimo di comunicazione dell'avviso di trattazione delle cause tributarie (30 giorni). La Corte ha ritenuto tale requisito rispettato valutando la data di perfezionamento della notifica (decimo giorno dal deposito dell'atto presso l'ufficio postale)

  • codice di procedura civile, art. 101

    Riguarda le modalità di notificazione; nella motivazione è richiamato in relazione alla presunta irregolarità della notifica. La Corte ha verificato la regolarità formale dell'avviso di giacenza e la corretta decorrenza dei termini

  • codice di procedura civile, art. 360 n. 4

    Motivo di cassazione per violazione di legge: la ricorrente ha fondato il ricorso su tale vizio ma la Corte lo ha ritenuto infondato avendo accertato la regolarità della notifica

  • D.L. 119/2018 conv. L. 136/2018, art. 6 comma 10

    Norma citata in relazione all'istanza di sospensione della causa; dal fascicolo risulta che la ricorrente aveva chiesto e ottenuto la sospensione fino al 10/6/2019

  • DPR 115/2002, art. 13 comma 1 quater e comma 1-bis

    Prevedono l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento da parte della ricorrente

Massime di principio

  • La notifica a mezzo raccomandata con avviso di giacenza si considera perfezionata decorsi dieci giorni dal deposito dell'atto presso l'ufficio postale: per valutare la tempestività è essenziale la data di deposito, non soltanto la data di effettiva presa visione dell'avviso da parte del destinatario
  • La semplice affermazione di mancata consegna dell'avviso di giacenza presso la sede legale non è sufficiente a dichiarare la nullità della notifica se dall'atto risultano elementi formali (es. avviso di giacenza con firma di terzi) che comprovano il deposito; occorre produrre prove documentali contrarie
  • In sede di cassazione il gravame relativo a vizi di notifica richiede una specifica, convincente dimostrazione dell'irregolarità procedurale: la Corte controllerà le attestazioni postali e le date operative
  • Quando si contesta la mancata comunicazione di udienza entro il termine di legge (30 giorni), conviene verificare e documentare tutte le date utili (deposito presso ufficio postale, data dell'avviso di giacenza, data di effettiva ricezione) e produrre ogni elemento che contrasti la presunzione legale di notifica
  • In caso di soccombenza sono normalmente liquidate le spese e possono essere dovuti ulteriori contributi (es. contributo unificato) secondo le norme di rango regolamentare; va considerato anche l'impatto economico del giudizio in sede di decisione strategica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.