Cassazione Civile, Sentenza n. 14216/2021 del 25/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al reddito d'impresa 2006 emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza e disconoscimento di costi per difetto di inerenza. In cassazione la società deduceva un unico motivo di nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 31 comma 1 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 101 c.p.c., sostenendo che non era stata comunicata l'avviso di trattazione almeno 30 giorni prima dell'udienza davanti alla CTR: la raccomandata contenente l'avviso di udienza non si sarebbe perfezionata perché presso la sede legale non sarebbe stato lasciato l'avviso di giacenza e, comunque, la giacenza sarebbe avvenuta il 4/3/2014 mentre l'udienza era fissata il 27/3/2014
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la raccomandata riportava avviso di giacenza sottoscritto dal portiere in data 3/2/2014; la notifica si è perfezionata il 13/2/2014 (decimo giorno dal deposito presso l'ufficio postale) e quindi entro il termine di 30 giorni precedente l'udienza del 27/3/2014. Pertanto la CTR non era nulla e la ricorrente ha avuto la regolare conoscenza dell'udienza. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio per euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito e rilievo dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 31 comma 1
Stabilisce il termine minimo di comunicazione dell'avviso di trattazione delle cause tributarie (30 giorni). La Corte ha ritenuto tale requisito rispettato valutando la data di perfezionamento della notifica (decimo giorno dal deposito dell'atto presso l'ufficio postale)
codice di procedura civile, art. 101
Riguarda le modalità di notificazione; nella motivazione è richiamato in relazione alla presunta irregolarità della notifica. La Corte ha verificato la regolarità formale dell'avviso di giacenza e la corretta decorrenza dei termini
codice di procedura civile, art. 360 n. 4
Motivo di cassazione per violazione di legge: la ricorrente ha fondato il ricorso su tale vizio ma la Corte lo ha ritenuto infondato avendo accertato la regolarità della notifica
D.L. 119/2018 conv. L. 136/2018, art. 6 comma 10
Norma citata in relazione all'istanza di sospensione della causa; dal fascicolo risulta che la ricorrente aveva chiesto e ottenuto la sospensione fino al 10/6/2019
DPR 115/2002, art. 13 comma 1 quater e comma 1-bis
Prevedono l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento da parte della ricorrente
Massime di principio
- La notifica a mezzo raccomandata con avviso di giacenza si considera perfezionata decorsi dieci giorni dal deposito dell'atto presso l'ufficio postale: per valutare la tempestività è essenziale la data di deposito, non soltanto la data di effettiva presa visione dell'avviso da parte del destinatario
- La semplice affermazione di mancata consegna dell'avviso di giacenza presso la sede legale non è sufficiente a dichiarare la nullità della notifica se dall'atto risultano elementi formali (es. avviso di giacenza con firma di terzi) che comprovano il deposito; occorre produrre prove documentali contrarie
- In sede di cassazione il gravame relativo a vizi di notifica richiede una specifica, convincente dimostrazione dell'irregolarità procedurale: la Corte controllerà le attestazioni postali e le date operative
- Quando si contesta la mancata comunicazione di udienza entro il termine di legge (30 giorni), conviene verificare e documentare tutte le date utili (deposito presso ufficio postale, data dell'avviso di giacenza, data di effettiva ricezione) e produrre ogni elemento che contrasti la presunzione legale di notifica
- In caso di soccombenza sono normalmente liquidate le spese e possono essere dovuti ulteriori contributi (es. contributo unificato) secondo le norme di rango regolamentare; va considerato anche l'impatto economico del giudizio in sede di decisione strategica
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