Cassazione Civile, Sentenza n. 14212/2021 del 25/05/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa al termine per il versamento dell'IVA connessa alla cessione di un fabbricato stipulata il 27 luglio 2006. La cessione era avvenuta durante la vigenza del d.l. n. 223/2006 (che prevedeva esenzione IVA), successivamente modificato dalla legge di conversione n. 248/2006 che ha riconosciuto la facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA. La legge finanziaria n. 296/2006 (art. 1, comma 292) ha salvaguardato gli effetti dell'applicazione delle norme non convertite e ha altresì riconosciuto la possibilità di optare per il regime di imponibilità prevedendo che l'opzione sia comunicata nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2006. Le società avevano versato il saldo IVA il 16 aprile 2007 (dopo il termine ordinario del 16 marzo 2007), contestando la pretesa dell'Amministrazione che il versamento dovesse comunque essere effettuato entro il 16 marzo 2007.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la legge finanziaria (art. 1, comma 292, legge n. 296/2006) abbia fissato come termine per esercitare l'opzione la comunicazione nella dichiarazione annuale IVA relativa al 2006 (termine coincidente con la presentazione della dichiarazione, sostanzialmente il 30 settembre 2007). Ne consegue che, per le cessioni effettuate nel periodo intertemporale, l'obbligo di versamento dell'IVA deriva dal momento in cui il contribuente esercita l'opzione; non può essere imposto un termine anteriore (16 marzo 2007) incompatibile con il termine di esercizio dell'opzione previsto dalla legge finanziaria. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 292
"ne dà comunicazione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2006"
La norma riconosce la facoltà di opzione per il regime di imponibilità anche per il periodo intertemporale e individua il termine per esercitarla nella comunicazione nella dichiarazione annuale IVA relativa al 2006 (termine esteso rispetto al termine ordinario di versamento).
decreto-legge n. 223/2006 (decreto "interinale"), art. 35, commi 8 lett. a) e 10
Introdusse, temporaneamente, un regime di esenzione per le cessioni di immobili; la mancata conversione ha reso necessario l'intervento successivo per disciplinare gli effetti nel periodo intertemporale.
legge di conversione n. 248/2006
Modificò il decreto-legge prevedendo, tra l'altro, la facoltà di optare per il regime di imponibilità (in origine disciplinata come opzione da esercitare con dichiarazione nell'atto).
d.P.R. n. 633/1972, art. 10, numeri 8) e 8-ter)
Riferimento ai casi di imponibilità/esenzione e all'istituto dell'opzione per l'applicazione dell'IVA sulle cessioni di immobili; la normativa ordinaria prevede modalità diverse a seconda del momento e della forma di esercizio dell'opzione.
d.P.R. n. 542/1999, art. 6
Norma sui termini ordinari per il versamento dell'imposta di registro/Saldo IVA; il giudice di merito aveva ritenuto applicabile il termine ordinario (16 marzo 2007), ma la Cassazione ha escluso la sua automatica applicazione quando la legge speciale ha disposto un diverso termine per l'opzione.
decreto legislativo n. 472/1997
Riferimento alla disciplina sanzionatoria tributaria richiamata nei motivi subordinati (esame delle sanzioni per tardivo versamento); la Corte ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi dopo l'accoglimento del motivo principale.
d.P.R. n. 633/1972, art. 19-bis
Richiamata nei motivi di censura relativi a aspetti particolari dell'IVA; la Corte non affronta in dettaglio perche' ha assorbito i motivi secondari.
decreto legislativo n. 546/1992, art. 8
Norma sul procedimento davanti alle commissioni tributarie citata nei motivi; anch'essa assorbita dalla decisione di cassazione per il motivo principale.
legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 10
Riferimento ai diritti e garanzie del contribuente richiamati nei motivi; la Corte non si è pronunciata separatamente dopo l'accoglimento del primo motivo.
preleggi, art. 11
Richiamata in uno dei motivi di censura relativi all'interpretazione e applicazione delle norme nel tempo; assorbita dalla decisione sul tema principale.
Massime di principio
- Quando una legge speciale riconosce la facoltà di opzionare un regime fiscale e indica come termine la dichiarazione annuale, il momento determinante per la nascita dell'obbligo di versamento è l'esercizio dell'opzione (cioè la comunicazione nella dichiarazione), non un termine ordinario anteriore salvo diversa previsione normativa.
- Se l'opzione per l'applicazione dell'IVA deve essere esercitata "nell'atto" (o con diversa forma espressamente prevista), allora si applicano le regole ordinarie che possono comportare obblighi di liquidazione e versamento nei termini consueti; viceversa, se la legge posticipa il termine per l'opzione alla dichiarazione annuale, il versamento segue il perfezionamento dell'opzione.
- In presenza di disposizioni transitorie/intertemporali complesse, occorre sempre verificare la norma che disciplina esplicitamente il periodo intermedio: la mera richiamata applicazione del regime antecedente non può essere invocata se la norma di stabilizzazione ha previsto una diversa modalità o termine per esercitare scelte opzionali.
- Il contribuente dovrebbe documentare chiaramente l'esercizio dell'opzione (atto, dichiarazione annuale) e rispettare il termine fissato dalla norma speciale; in caso di pagamento differito in virtù dell'opzione, conservare tutta la documentazione che comprovi il rispetto del termine previsto dalla legge finanziaria.
- I giudici tributari non possono anticipare o ridurre il termine per l'esercizio dell'opzione rispetto a quello stabilito dal legislatore: un termine speciale attribuito per legge prevale sull'applicazione automatica dei termini ordinari.
- Se si è in dubbio sull'interpretazione transitoria di norme fiscali, è opportuno chiedere consulenza e, se necessario, provvedere a pagamenti cautelativi o ad acquisire pareri/provvedimenti che riducano il rischio di sanzioni, documentando l'incertezza giuridica per eventuali contestazioni.
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