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Sentenza

Sentenza n. 1388/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza n. 417/2025 del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente la Carta elettronica per complessivi euro 3.000,00

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 417/2025 del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Ha rappresentato l'avvenuta notifica della sentenza all'amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione e l'inerzia ministeriale. La sentenza da eseguire aveva condannato il Ministero a erogare la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione della docente, per l'importo complessivo di euro 3.000,00 relativo alle annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente aveva chiesto l'ottemperanza e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio ha però dichiarato che il Ministero aveva caricato l'importo sul proprio borsellino elettronico, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatto l'interesse azionato mediante il successivo caricamento di euro 3.000,00 sul borsellino elettronico della ricorrente. Non è stata quindi adottata una misura di ottemperanza né è stato nominato un commissario ad acta. Le spese sono state compensate per il 50% e, per la restante metà, poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto dopo la notificazione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 500,00 per compensi professionali, oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali non adempiute dall'amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa dedotta è stata integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto integrale adempimento dell'amministrazione alla decisione da eseguire determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse concreto alla prosecuzione del giudizio e all'adozione di misure esecutive.
  • Quando l'amministrazione adempie dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste, in tutto o in parte, a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
  • L'integrale accreditamento dell'importo riconosciuto da una sentenza sul borsellino elettronico del beneficiario costituisce, secondo la decisione, esecuzione satisfattiva dell'obbligo posto a carico dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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