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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26785/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile costituite, liquidate in euro 1.755,00 oltre accessori di legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione all'art. 124 c.p., con riferimento al delitto di cui all'art. 642 c.p. La Corte di cassazione rileva tuttavia che il motivo, per come formulato, richiederebbe un apprezzamento di questioni di fatto estranee al giudizio di legittimità. La parte civile ha depositato memoria e nota spese.

Norme richiamate

  • art. 124 c.p.

    La doglianza era formalmente incentrata sulla violazione del termine o della disciplina di querela, ma la sua valutazione implicava accertamenti di fatto non scrutinabili in cassazione.

  • art. 642 c.p.

    Norma richiamata come reato oggetto del giudizio di merito; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità, poiché il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono esaminabili censure che, pur prospettate come violazioni di legge, richiedano in realtà una rivalutazione del fatto o degli elementi fattuali posti a base della decisione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'unico motivo dedotto esula dal sindacato della Corte perché presuppone apprezzamenti di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile costituita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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