Cassazione Penale, Ordinanza n. 26785/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile costituite, liquidate in euro 1.755,00 oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione all'art. 124 c.p., con riferimento al delitto di cui all'art. 642 c.p. La Corte di cassazione rileva tuttavia che il motivo, per come formulato, richiederebbe un apprezzamento di questioni di fatto estranee al giudizio di legittimità. La parte civile ha depositato memoria e nota spese.
Norme richiamate
La doglianza era formalmente incentrata sulla violazione del termine o della disciplina di querela, ma la sua valutazione implicava accertamenti di fatto non scrutinabili in cassazione.
Norma richiamata come reato oggetto del giudizio di merito; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità, poiché il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono esaminabili censure che, pur prospettate come violazioni di legge, richiedano in realtà una rivalutazione del fatto o degli elementi fattuali posti a base della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'unico motivo dedotto esula dal sindacato della Corte perché presuppone apprezzamenti di merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile costituita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26720/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26721/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26722/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26723/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26724/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26727/2025 del 22/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →