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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 3115 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 36/2020 - IVA - Operazioni imponibili - Operazioni soggettivamente inesistenti - Prova della consapevolezza del contribuente - Mancato deposito dei bilanci da parte del cedente - Rilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

XXX S.r.l. ha impugnato la sentenza n. 7524/29/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento n. TFXXX/2017 relativo al periodo d’imposta 2013. L’Ufficio aveva recuperato IVA detratta per € 324.260,00 su fatture passive emesse da due società, ritenute riferite a operazioni soggettivamente inesistenti. L’appellante ha lamentato che la sentenza non avesse valutato le prove della propria estraneità alla frode e ha chiesto l’annullamento dell’accertamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato l’appello, confermando la decisione di primo grado e il recupero dell’IVA. Ha ritenuto rilevante che le società fornitrici non avessero mai depositato i bilanci: la circostanza risultava da visure camerali ed era facilmente verificabile dal contribuente, costituendo un’anomalia che, secondo l’ordinaria diligenza professionale, avrebbe dovuto far dubitare della sicurezza delle operazioni. Le ulteriori eccezioni e deduzioni sono state assorbite. XXX S.r.l. è stata condannata alle spese, liquidate in € 7.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Normativa IVA; disciplina della detrazione dell’imposta in caso di operazioni soggettivamente inesistenti (non specificata nel testo)

    «in tema di IVA, l'amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto»

    Per negare la detrazione nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve dimostrare sia la fittizietà soggettiva del fornitore sia, anche per presunzioni fondate su elementi specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode usando la diligenza ordinaria richiesta dalla sua professionalità. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare di avere adottato la massima diligenza esigibile nel caso concreto; la sola regolarità contabile o l’effettività dei pagamenti non sono sufficienti.

  • Art. 91 c.p.c. (principio della soccombenza, richiamato nella statuizione sulle spese)

    Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente; nel caso concreto, l’appellante è stata condannata a pagare € 7.000,00 oltre accessori.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, non basta dimostrare che il fornitore fosse fittizio: l’Amministrazione deve fornire elementi oggettivi e specifici dai quali risulti che il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode.
  • L’omesso deposito dei bilanci da parte del fornitore può costituire un’anomalia significativa e facilmente verificabile tramite visura camerale. Se rilevabile con controlli ordinari, può concorrere a dimostrare che un operatore professionale avrebbe dovuto dubitare dell’affidabilità del contraente.
  • Dopo che l’Amministrazione ha fornito elementi idonei sulla conoscenza o conoscibilità della frode, il contribuente deve dimostrare di avere adottato una diligenza adeguata alle circostanze. La regolarità delle fatture e della contabilità, il pagamento effettivo e la consegna dei beni, da soli, non dimostrano tale diligenza.

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