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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12326/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, costi relativi: a prestazioni rese da una ditta individuale, ritenuti privi di giustificazione economica; b canoni di leasing di due autovetture Porsche, ritenute non esclusivamente strumentali all’attività d’impresa. In primo grado la società aveva ottenuto solo un accoglimento parziale; in appello la CTR aveva confermato la ripresa sui leasing auto e aveva riconosciuto, quanto alle fatture della ditta individuale, la natura di operazioni soggettivamente inesistenti, negando la detrazione IVA per difetto di prova della buona fede. Con il primo motivo la società ha denunciato violazione delle norme sul procedimento e sul diritto di difesa, sostenendo che la CTR aveva illegittimamente avallato una modifica della causa petendi dell’accertamento: l’Ufficio, che in origine aveva contestato antieconomicità e inadeguata documentazione dei costi, in appello avrebbe invece fondato la pretesa su una diversa qualificazione come operazioni soggettivamente inesistenti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme fiscali in tema di deducibilità dei costi e detraibilità dell’IVA, oltre che degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., censurando la conferma del disconoscimento dei costi di leasing delle Porsche e sostenendo il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che nel processo tributario di appello la novità della domanda va verificata rispetto alla pretesa effettivamente contenuta nell’atto impositivo e nei suoi presupposti di fatto e di diritto. Ha quindi ritenuto che, nel caso concreto, fosse contraddittorio e non consentito trasformare una contestazione originaria di antieconomicità/inadeguata documentazione in una contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto a contestare il merito dell’accertamento di fatto sulla non inerenza dei costi di leasing e perché non si confrontava con la ratio decidendi della CTR. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato dal ricorrente come norma sul contenuto e sulla motivazione dell’atto impositivo; la Corte decide però la questione soprattutto sul perimetro della pretesa azionabile in giudizio rispetto all’avviso di accertamento.

  • art. 3 L. 241/1990

    invocato quale parametro di motivazione dell’azione amministrativa e dell’atto impositivo.

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri istruttori e al contraddittorio nel processo tributario.

  • art. 24 Cost.

    invocato a tutela del diritto di difesa, in relazione alla mutata qualificazione della pretesa fiscale.

  • art. 97 Cost.

    invocato come parametro di legittimità dell’operato dell’amministrazione finanziaria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • artt. 108, 109 e 164 TUIR

    richiamati dal ricorrente in tema di deducibilità dei costi d’impresa.

  • artt. 19 e 19-bis.1 d.P.R. 633/1972

    richiamati dal ricorrente in tema di detrazione dell’IVA sugli acquisti e limiti alla detraibilità.

  • artt. 17 e seguenti direttiva 77/388/CEE

    richiamati dal ricorrente come fonte eurounitaria del diritto alla detrazione IVA.

  • artt. 167 e seguenti direttiva 2006/12/CEE

    richiamati dal ricorrente come ulteriore fonte eurounitaria in materia di IVA; nel testo non emerge un approfondimento autonomo della Corte su tale richiamo.

  • art. 115, primo comma, c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove e dei fatti operata dalla CTR.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione e l’assolvimento dell’onere della prova sui requisiti di deducibilità/detraibilità.

  • art. 8 d.l. 16/2012

    la CTR lo aveva richiamato per affermare la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, di costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti.

  • L. 44/2012

    richiamata in relazione alla modifica normativa dell’art. 8 d.l. 16/2012.

Massime di principio

  • Nel processo tributario di appello la verifica della novità della domanda o della causa petendi va compiuta confrontando la pretesa con i presupposti di fatto e di diritto effettivamente indicati nell’avviso di accertamento, poiché l’Ufficio è attore in senso sostanziale e non può ampliare in giudizio il contenuto della pretesa oltre il perimetro dell’atto impugnato.
  • È inammissibile in cassazione la censura che, sotto la veste di violazione di legge, mira in realtà a contestare l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla inerenza dei costi e sulla valutazione delle prove.
  • La doglianza per violazione di legge deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile se si limita a riproporre in modo assertivo il diritto al beneficio fiscale senza censurare la reale ragione del diniego.
  • La detrazione IVA e la deducibilità dei costi non possono essere affermate in modo astratto, ma richiedono che la censura si misuri con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito in ordine alla natura delle operazioni, alla loro inerenza e alla prova della buona fede quando venga in rilievo una frode fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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