Cassazione Penale, Sentenza n. 25273/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'8/10/2021 con cui la Corte d'Appello di Catania ha confermato la confisca di beni disposta dal Tribunale di Catania il 24/09/2020. Il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che: la confisca è stata giustificata con fatti risalenti al 2004 quando l'interessato era sconosciuto alle FF.OO. e quindi estraneo a contesti criminali; mancherebbe connessione tra l'attività commerciale svolta e una presunta pericolosità sociale; la Corte ha erroneamente ritenuto il capitale nella sua disponibilità di provenienza illecita nonostante un finanziamento bancario di euro 25.000,00; inoltre si sarebbe basata su dati contabili errati (una perdita di euro 720.878,00 per l'esercizio 2017) in realtà inesistente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché del tutto generico: le censure riproducevano pedissequamente argomentazioni già svolte innanzi alla Corte d'Appello e non affrontavano criticamente la motivazione resa dai giudici di merito, che era ritenuta adeguata, esaustiva e coerente con le emergenze probatorie. La cassazione ha valutato che il motivo non assolvesse alla funzione di critica specifica richiesta per una impugnazione autonoma e pertanto non poteva essere esaminato nel merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il ricorso è stato presentato invocando le ipotesi di vizio di motivazione e violazione di legge previste da detta norma; la Corte ha ritenuto però che le censure fossero generiche e ripetitive rispetto alle argomentazioni già fornite in sede d'appello, mancando l'autonomia e la specificità necessarie per il sindacato di legittimità.
Applicata per disporre la condanna alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle Ammende (importo di euro 3.000,00) in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere autonomo e contenere censure specifiche e critiche rispetto alla motivazione del giudice di merito; la mera ripetizione di argomenti già svolti in precedenza è inammissibile.
- Quando si contesta una misura di prevenzione o una confisca bisogna indicare chiaramente quali profili di diritto o di fatto il giudice avrebbe valutato erroneamente, con riferimento puntuale alle emergenze probatorie e alla normativa applicabile.
- La presenza di documentazione giustificativa (es. contratti di finanziamento, scritture contabili corrette) può essere rilevante per confutare la presunzione di illecita provenienza del patrimonio, ma deve essere efficacemente valorizzata e confrontata con la motivazione del giudice di merito.
- Le corti di legittimità non riesaminano libremente il merito delle valutazioni di fatto; occorre dimostrare un vizio di diritto o una manifesta illogicità della motivazione con riferimenti puntuali.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile o generico il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno calibrare le doglianze e fornire argomentazioni specifiche prima di proporre impugnazione in Cassazione.
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