Cassazione Penale, Sentenza n. 34613/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Miloti ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino che, confermando in parte la condanna del Tribunale di Asti, aveva dichiarato prescritti i reati per gli anni 2008-2009 e confermato la responsabilità penale per l'anno 2010. La difesa ha proposto due motivi di ricorso: 1) violazione dell'art. 2, commi 1-3, del d.lgs. n. 74/2000 e vizio di motivazione, sostenendo che la condanna si fondasse esclusivamente su presunzioni tipiche del diritto tributario non utilizzabili in sede penale (ossia che la fittizietà delle fatture sarebbe stata dimostrata solo da presunzioni tributarie); 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il vizio manifestamente infondato, osservando che i giudici di merito avevano fondato la loro decisione su elementi fattuali e non su mere presunzioni tributarie: descrizioni generiche delle fatture, assenza di certificazione di collaudo, mancanza di documentazione sugli effettivi pagamenti, struttura imprenditoriale inadeguata della società emittente (solo due dipendenti, assenza di conto corrente autonomo) e riscontri bancari e prelievi in contanti compatibili con retrocessione delle somme. Sul secondo motivo ha ritenuto correttamente motivata la negazione delle attenuanti generiche in ragione della gravità del danno arrecato allo Stato e ha osservato che la sospensione condizionale della pena non era stata neppure sollevata in modo compiuto in sede di gravame, per cui non sussiste omissione di valutazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 2, commi 1-3
La norma è invocata in relazione alla fattispecie di dichiarazione infedele tramite elementi passivi documentati con fatture per operazioni inesistenti. La Corte ha ritenuto che, ai fini penali, la valutazione della fittizietà delle operazioni può fondarsi su elementi fattuali obiettivi e su ragionamenti logici e massime di esperienza, e non è limitata o esclusa per il solo fatto che alcuni indici siano normalmente rilevanti anche in sede tributaria.
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per la condanna al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La valutazione della fittizietà di fatture e operazioni ai fini penali può basarsi su elementi fattuali concreti (descrizioni generiche, assenza di collaudi, mancanza di documentazione di pagamenti, struttura imprenditoriale inadeguata, movimentazioni bancarie e prelievi compatibili con retrocessione) e su corretti ragionamenti logici: non si tratta necessariamente di mere presunzioni tributare inammissibili in sede penale.
- La gravità del danno arrecato allo Stato da frodi fiscali costituisce argomento ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, salvo elementi contrari efficaci a bilanciare tale gravità.
- Il giudice d'appello non è tenuto a pronunciarsi su benefici (per esempio la sospensione condizionale) non adeguatamente dedotti o non prospettati dalla parte in sede di gravame; la mancata motivazione su un punto non sollevato non configura di per sé omissione.
- La prescrizione può incidere per esercizi distinti: i reati relativi ad anni d'imposta diversi possono avere esiti diversi (prescrizione per alcuni anni e condanna per altri) a seconda dei termini e degli accertamenti.
- In sede di cassazione il ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi risultano manifestamente infondati o se la parte non ha dedotto in modo necessario determinati profili che pretende siano valutati.
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