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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46265/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame del 4/07/2022 che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riesame del decreto di perquisizione e sequestro probatorio (beni: ponteggi, pedane in ferro, morsetti, bustoni con rete da cantiere). Il ricorrente sosteneva di essere il reale titolare dei beni e chiedeva la restituzione; deduceva violazioni di norme procedurali (artt. 568, comma 4 e 591, comma 1 lett. a) cod. proc. pen.), la mancata adozione del vincolo reale e il rinvio della questione di proprietà al giudice civile (art. 324, ultimo comma), e censurava la condanna alle spese ritenendola illegittima perché all'atto della presentazione dell'istanza ignorava che i beni fossero già stati restituiti alla M&B Infrastrutture S.r.l.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio secondo cui, una volta che i beni sequestrati sono stati restituiti, viene meno l'interesse ad un giudizio di riesame o all'impugnazione della relativa ordinanza (giurisprudenza consolidata, Sez. U, n. 18253/2008 e altre). Ha ritenuto prive di fondamento le censure sul mantenimento del vincolo reale e sul rilievo procedurale, e ha respinto l'eccezione relativa alla condanna alle spese: il Tribunale per il riesame ha applicato l'art. 592, comma 1, cod. proc. pen., che dispone la condanna alle spese per la parte che propone impugnazione rigettata o dichiarata inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Limita il controllo di legittimità alle violazioni di legge per i ricorsi in materia di sequestro preventivo o probatorio; la Corte richiede che il vizio sia di natura giuridica o un grave vizio di motivazione.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma citata dal ricorrente nell'ambito delle censure relative alla decisione del riesame; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze basate su questa disposizione nel caso concreto.

  • art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai presunti vizi procedurali; la Corte non ha riconosciuto violazioni di tale disposizione nella decisione impugnata.

  • art. 324, ultimo comma, cod. proc. pen.

    Riguarda la possibilità di conservare il vincolo reale e di rimessione al giudice civile per l'accertamento della proprietà; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto mantenere il vincolo, osservando che la restituzione ha reso sopravvenuta la mancanza d'interesse al riesame.

  • art. 592, comma 1, cod. proc. pen.

    con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento

    Fondamento normativo della condanna alle spese inflitta al ricorrente: la norma impone la condanna alle spese quando l'impugnazione è rigettata o dichiarata inammissibile, indipendentemente dalla conoscenza preventiva, da parte del ricorrente, della sopravvenuta restituzione dei beni.

  • Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008 (Tchnnil)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che la restituzione dei beni sequestrati estingue l'interesse all'impugnazione del sequestro probatorio e rende quindi inammissibile il riesame o il relativo ricorso.

  • Sez. 6, n. 29846 del 24/04/2012 (Addona)

    Ulteriore precedente che conferma il principio per cui la restituzione della cosa sequestrata determina la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.

  • Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)

    Richiamata quale riferimento sul contenuto del controllo di legittimità e sulla nozione di vizio di motivazione idoneo a costituire motivo di ricorso per cassazione.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla mancata esclusione dalla condanna pecuniaria alla Cassa delle ammende, confermando la non configurabilità di ragioni di esonero nel caso concreto.

Massime di principio

  • Se i beni sequestrati sono stati restituiti prima o durante il giudizio di riesame, l'interesse del soggetto a ottenere il riesame o a impugnare la decisione decade: la domanda diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La questione della titolarità o della proprietà delle cose sequestrate, se non decisiva ai fini cautelari, può essere rimessa al giudice civile; tuttavia la restituzione materiale toglie efficacia alla misura cautelare e rende superfluo il riesame penale.
  • La Corte di Cassazione esercita un controllo limitato alle violazioni di legge e ai vizi di motivazione radicali; i fatti e le valutazioni probatorie sono meno agevolmente sindacabili in sede di legittimità.
  • La parte che propone un'impugnazione rigettata o dichiarata inammissibile può essere condannata alle spese ai sensi dell'art. 592, comma 1, anche se afferma di non essere stata a conoscenza di circostanze sopravvenute (es. restituzione): l'irricevibilità o il rigetto comportano comunque la sanzione spese.
  • Per preservare efficacemente la propria posizione in situazioni analoghe è necessario dimostrare tempestivamente e con adeguata documentazione la titolarità dei beni al momento della richiesta di riesame, o adottare i rimedi procedurali idonei prima che venga disposta la restituzione.
  • In presenza di restituzione dei beni, eventuali dispute sulla proprietà vanno esperite tramite azioni civili eventualmente accumulate o successive rispetto al procedimento penale, poiché il processo penale sul sequestro perde la sua funzione restitutiva.

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