Cassazione Penale, Sentenza n. 46265/2022 del 07/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame del 4/07/2022 che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riesame del decreto di perquisizione e sequestro probatorio (beni: ponteggi, pedane in ferro, morsetti, bustoni con rete da cantiere). Il ricorrente sosteneva di essere il reale titolare dei beni e chiedeva la restituzione; deduceva violazioni di norme procedurali (artt. 568, comma 4 e 591, comma 1 lett. a) cod. proc. pen.), la mancata adozione del vincolo reale e il rinvio della questione di proprietà al giudice civile (art. 324, ultimo comma), e censurava la condanna alle spese ritenendola illegittima perché all'atto della presentazione dell'istanza ignorava che i beni fossero già stati restituiti alla M&B Infrastrutture S.r.l.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio secondo cui, una volta che i beni sequestrati sono stati restituiti, viene meno l'interesse ad un giudizio di riesame o all'impugnazione della relativa ordinanza (giurisprudenza consolidata, Sez. U, n. 18253/2008 e altre). Ha ritenuto prive di fondamento le censure sul mantenimento del vincolo reale e sul rilievo procedurale, e ha respinto l'eccezione relativa alla condanna alle spese: il Tribunale per il riesame ha applicato l'art. 592, comma 1, cod. proc. pen., che dispone la condanna alle spese per la parte che propone impugnazione rigettata o dichiarata inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limita il controllo di legittimità alle violazioni di legge per i ricorsi in materia di sequestro preventivo o probatorio; la Corte richiede che il vizio sia di natura giuridica o un grave vizio di motivazione.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Norma citata dal ricorrente nell'ambito delle censure relative alla decisione del riesame; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze basate su questa disposizione nel caso concreto.
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai presunti vizi procedurali; la Corte non ha riconosciuto violazioni di tale disposizione nella decisione impugnata.
art. 324, ultimo comma, cod. proc. pen.
Riguarda la possibilità di conservare il vincolo reale e di rimessione al giudice civile per l'accertamento della proprietà; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto mantenere il vincolo, osservando che la restituzione ha reso sopravvenuta la mancanza d'interesse al riesame.
art. 592, comma 1, cod. proc. pen.
con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento
Fondamento normativo della condanna alle spese inflitta al ricorrente: la norma impone la condanna alle spese quando l'impugnazione è rigettata o dichiarata inammissibile, indipendentemente dalla conoscenza preventiva, da parte del ricorrente, della sopravvenuta restituzione dei beni.
Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008 (Tchnnil)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che la restituzione dei beni sequestrati estingue l'interesse all'impugnazione del sequestro probatorio e rende quindi inammissibile il riesame o il relativo ricorso.
Sez. 6, n. 29846 del 24/04/2012 (Addona)
Ulteriore precedente che conferma il principio per cui la restituzione della cosa sequestrata determina la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)
Richiamata quale riferimento sul contenuto del controllo di legittimità e sulla nozione di vizio di motivazione idoneo a costituire motivo di ricorso per cassazione.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla mancata esclusione dalla condanna pecuniaria alla Cassa delle ammende, confermando la non configurabilità di ragioni di esonero nel caso concreto.
Massime di principio
- Se i beni sequestrati sono stati restituiti prima o durante il giudizio di riesame, l'interesse del soggetto a ottenere il riesame o a impugnare la decisione decade: la domanda diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La questione della titolarità o della proprietà delle cose sequestrate, se non decisiva ai fini cautelari, può essere rimessa al giudice civile; tuttavia la restituzione materiale toglie efficacia alla misura cautelare e rende superfluo il riesame penale.
- La Corte di Cassazione esercita un controllo limitato alle violazioni di legge e ai vizi di motivazione radicali; i fatti e le valutazioni probatorie sono meno agevolmente sindacabili in sede di legittimità.
- La parte che propone un'impugnazione rigettata o dichiarata inammissibile può essere condannata alle spese ai sensi dell'art. 592, comma 1, anche se afferma di non essere stata a conoscenza di circostanze sopravvenute (es. restituzione): l'irricevibilità o il rigetto comportano comunque la sanzione spese.
- Per preservare efficacemente la propria posizione in situazioni analoghe è necessario dimostrare tempestivamente e con adeguata documentazione la titolarità dei beni al momento della richiesta di riesame, o adottare i rimedi procedurali idonei prima che venga disposta la restituzione.
- In presenza di restituzione dei beni, eventuali dispute sulla proprietà vanno esperite tramite azioni civili eventualmente accumulate o successive rispetto al procedimento penale, poiché il processo penale sul sequestro perde la sua funzione restitutiva.
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