Cassazione Penale, Ordinanza n. 08579/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda un provvedimento del Tribunale del riesame che, in parziale accoglimento dell'istanza proposta dall'indagata, aveva ridotto il valore dei beni sottoposti a sequestro preventivo disposto dal G.i.p. L'indagata ha poi proposto un atto denominato "ricorso di riesame in funzione di appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p.", che è stato riqualificato come ricorso per cassazione e trasmesso alla Corte. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni autonome: perché proposto contro il solo dispositivo dell'ordinanza del riesame, prima del deposito della motivazione, e quindi avverso un provvedimento non ancora impugnabile in modo ammissibile; inoltre perché sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, requisito necessario per il ricorso in Cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che, nel riesame del sequestro preventivo, aveva già parzialmente accolto la richiesta dell'indagata riducendo il valore dei beni vincolati. L'inammissibilità è stata affermata sia per la proposizione del gravame prima del deposito della motivazione del provvedimento impugnato, sia per la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma richiamata per l'istanza di riesame del sequestro preventivo
norma invocata erroneamente nell'atto introduttivo, poi riqualificato come ricorso per cassazione
consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso
richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione
prevede la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte cost. sent. n. 186/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile l'impugnazione proposta contro il solo dispositivo di un provvedimento cautelare quando la motivazione non sia ancora stata depositata, perché l'ammissibilità del gravame deve essere valutabile sul provvedimento completo di parte dispositiva e motivazionale.
- La conversione di un atto erroneamente qualificato in ricorso per cassazione non sana la mancanza del requisito soggettivo di legittimazione del difensore: il ricorso resta inammissibile se non è sottoscritto da avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- Nei casi di inammissibilità del ricorso, la Corte può provvedere de plano quando ricorrono i presupposti processuali, e consegue la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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