Cassazione Penale, Sentenza n. 27143/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto sia la richiesta di detenzione domiciliare speciale per assistere il figlio minore, sia quella di affidamento in prova al servizio sociale. Con il primo motivo ha denunciato l’erronea applicazione dell’art. 47-quinquies ord. pen., sostenendo che il giudice non avesse tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2025, che avrebbe imposto di dare priorità all’interesse del minore a ristabilire la convivenza con l’unico genitore in grado di esercitare la responsabilità genitoriale, salvo concreta pericolosità del condannato. Ha inoltre lamentato che il Tribunale non avesse valorizzato elementi favorevoli del suo percorso personale e familiare: la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, l’accudimento del minore da parte della nonna paterna, l’attaccamento affettivo attestato dai servizi sociali, la disponibilità di un lavoro, l’esito positivo di un percorso antiviolenza e la buona condotta intramuraria. Con il secondo motivo ha censurato il diniego dell’affidamento in prova ex art. 47 ord. pen., assumendo che il giudice si fosse fondato quasi solo sulla gravità dei reati e su pregiudizi di polizia, senza considerare l’assenza di procedimenti pendenti e gli sviluppi positivi della sua personalità, e quindi senza compiere una corretta valutazione prognostica sul reinserimento sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che il Tribunale di sorveglianza aveva applicato correttamente i principi in tema di misure alternative, valorizzando non solo la gravità dei fatti ma soprattutto il comportamento successivo del condannato e l’assenza di un serio processo di revisione critica. Quanto alla detenzione domiciliare speciale, la Corte ha osservato che la pronuncia della Corte costituzionale n. 52 del 2025 non elimina il necessario accertamento della non pericolosità sociale del condannato e della rispondenza della convivenza con il minore al suo effettivo interesse. Nel caso concreto, il Tribunale aveva motivato in modo congruo sul quadro negativo: condotte violente e vessatorie verso la compagna, uso del bambino come strumento di minaccia, percorso trattamentale non convincente, tendenza a negare e minimizzare le responsabilità, numerose segnalazioni di polizia e avviso orale del Questore. Tali elementi rendevano non concedibili sia la misura speciale sia, a maggior ragione, l’affidamento in prova. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La disciplina della detenzione domiciliare speciale per il padre detenuto va letta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2025; resta però imprescindibile l’accertamento della non pericolosità del condannato e della concreta rispondenza della convivenza con il minore al suo interesse effettivo.
L’affidamento in prova richiede una valutazione concreta e individualizzata della capacità del condannato di trarre profitto dalla misura e di avviare un percorso di risocializzazione, non essendo sufficiente l’assenza di ostacoli formali.
È richiamato dalla Corte costituzionale come parametro di controllo sull’esecuzione della detenzione domiciliare speciale, per verificare la reale tutela dell’interesse del minore.
Richiamato solo per l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Per la concessione delle misure alternative alla detenzione non basta l’assenza di elementi negativi o di cause ostative formali: il giudice deve accertare la presenza di indicatori positivi, idonei a fondare un giudizio prognostico favorevole sul reinserimento sociale e sulla prevenzione della recidiva.
- La valutazione sulle misure alternative deve concentrarsi soprattutto sul comportamento del condannato successivo ai fatti, verificando se vi siano sintomi concreti di revisione critica del passato e di effettiva evoluzione della personalità.
- In tema di affidamento in prova non esiste una presunzione generale né di affidabilità né di inaffidabilità: il giudice deve compiere una valutazione concreta e complessiva di tutti gli elementi rilevanti, compresi precedenti, condotta attuale, informazioni dei servizi sociali e assenza di nuove denunce.
- La sentenza della Corte costituzionale che amplia l’accesso alla detenzione domiciliare speciale per il padre detenuto non elimina il controllo del giudice sulla sua pericolosità sociale e sull’effettivo interesse del minore; il bilanciamento con l’interesse del figlio resta necessario.
- La presenza di un legame affettivo con il figlio o di elementi lavorativi e trattamentali positivi non è di per sé sufficiente se il quadro complessivo evidenzia condotte gravemente violente, mancanza di consapevolezza delle responsabilità e assenza di un serio percorso rieducativo.
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