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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20264/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda tre imputati che hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Venezia emessa ex art. 599-bis c.p.p., quindi in esito a definizione concordata sulla pena. Nel ricorso nell'interesse di uno degli imputati si lamentava l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. e l'omessa motivazione sul mancato proscioglimento. Un secondo ricorso proponeva un motivo analogo. Il terzo ricorrente deduceva, oltre al vizio relativo all'art. 129 c.p.p., anche la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata revoca dell'ordine di espulsione a pena espiata. La Corte rileva però che le parti, in appello, avevano rinunciato a tutti i motivi salvo quelli sulla pena, definendo l'accordo con il Procuratore generale; inoltre due imputati non avevano rinunciato al motivo sull'espulsione, che era stato accolto, mentre il terzo non aveva neppure devoluto tale questione in appello. I ricorsi sono quindi ritenuti proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha affermato che, in caso di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello per effetto dell'accordo sulla pena limita il thema decidendum ai soli motivi non rinunciati e produce effetti preclusivi che incidono anche sul giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione. Conseguentemente, la Corte territoriale non era tenuta a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; quanto alla questione dell'espulsione, per un ricorrente non era stata neppure devoluta in appello. Ai ricorrenti sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La definizione concordata dell'appello sulla pena, con rinuncia ai motivi non attinenti al trattamento sanzionatorio, comporta una limitazione della cognizione del giudice di secondo grado ai soli punti non rinunciati e determina preclusioni che si riflettono anche sul ricorso per cassazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel giudizio definito ex art. 599-bis c.p.p., la Corte d'appello non è tenuta a motivare sul mancato proscioglimento ove i motivi relativi al merito siano stati rinunciati, operando le preclusioni conseguenti alla rinuncia.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia ai motivi di appello nell'ambito dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. circoscrive irrevocabilmente il perimetro della cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi residui, con effetti preclusivi anche nel successivo giudizio di legittimità.
  • In presenza di rinuncia ai motivi di merito per definire l'appello sulla pena, il giudice non deve effettuare il controllo sul proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p., poiché tale verifica resta assorbita dalla preclusione derivante dalla rinuncia.
  • Le questioni non devolute in appello non possono essere riproposte per la prima volta in cassazione; il ricorso proposto oltre i limiti legali è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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